Sentenza del 25/06/2018 n. 222 - Comm. Trib. Prov. Pavia
Cedolare secca - Immobile ad uso abitativo - Locatore persona fisica che non esercita attività imprenditoriale - Locatario società - Applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda la possibilità di applicare la cedolare secca a un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo, stipulato da una persona fisica che non agisce nell’esercizio di un’attività imprenditoriale o professionale, quando il locatario è una società. Il punto controverso è se la natura societaria del conduttore costituisca, di per sé, un ostacolo all’accesso al regime agevolato.
La decisione
È stata riconosciuta l’applicabilità della cedolare secca. La disciplina richiede che il locatore sia una persona fisica e che non agisca nell’esercizio di impresa o di lavoro autonomo; non prevede invece una specifica limitazione legata alla natura del locatario. Pertanto, la presenza di una società quale conduttrice non impedisce l’applicazione del regime, purché l’immobile sia ad uso abitativo e siano rispettati gli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
Norme richiamate
Articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23
Regime della cd. "cedolare secca" sugli affitti
Il regime è applicabile alle locazioni abitative stipulate dal locatore persona fisica che non agisce nell’esercizio di impresa o di lavoro autonomo. La norma non introduce, quale requisito ostativo, una particolare qualificazione soggettiva del conduttore.
Massime di principio
- Per verificare l’applicabilità della cedolare secca occorre concentrarsi principalmente sulla posizione del locatore: deve essere una persona fisica e non deve locare l’immobile nell’esercizio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
- La circostanza che il conduttore sia una società non esclude automaticamente la cedolare secca, se l’immobile è destinato ad uso abitativo e sono rispettati gli altri requisiti normativi.
- La destinazione abitativa dell’immobile e l’assenza di esercizio d’impresa o lavoro autonomo da parte del locatore sono elementi centrali; la natura del conduttore, in assenza di una limitazione espressa, non costituisce di per sé causa di esclusione.
- La conclusione non elimina la necessità di verificare caso per caso la reale destinazione dell’immobile, la qualificazione del contratto e tutte le ulteriori condizioni previste dalla disciplina della cedolare secca.
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