Sentenza del 25/06/2018 n. 227 - Comm. Trib. Prov. Varese
Accise su gasolio autotrazione - Noleggio autobus con conducente - Agevolazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento dell'agevolazione sulle accise per il gasolio utilizzato nell'attività di noleggio autobus con conducente. Sosteneva, in particolare, che l'articolo 7 della Direttiva 2003/96/CE consentisse o imponesse un'estensione del beneficio anche a tale categoria di operatori. La questione riguardava quindi l'interpretazione della normativa europea e dell'articolo 24-ter del d.lgs. 504/1995, che individua i soggetti ammessi alla riduzione dell'accisa sul gasolio commerciale.
La decisione
La pretesa è stata respinta. È stata ritenuta legittima la scelta del legislatore italiano di non estendere automaticamente l'agevolazione agli esercenti il noleggio di autobus con conducente. L'articolo 7 della Direttiva 2003/96/CE attribuisce agli Stati membri una facoltà, e non un obbligo, di introdurre agevolazioni per il gasolio a uso commerciale, purché siano rispettati i livelli minimi fiscali europei. L'elencazione dei beneficiari contenuta nell'articolo 24-ter del d.lgs. 504/1995 è stata interpretata come tassativa.
Norme richiamate
Direttiva 2003/96/CE, articolo 7
Attribuisce agli Stati membri la facoltà di prevedere agevolazioni fiscali per il gasolio ad uso commerciale, nel rispetto dei livelli minimi comunitari.
La disposizione riconosce agli Stati membri un potere discrezionale: non impone di estendere l'agevolazione a tutte le attività economicamente assimilabili, purché siano rispettati i limiti minimi di imposizione previsti dal diritto dell'Unione.
D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 24-ter
La norma individua le categorie di soggetti e di attività che possono beneficiare dell'agevolazione sul gasolio commerciale. L'elenco è stato ritenuto tassativo, sicché il beneficio non può essere esteso per analogia a soggetti non espressamente inclusi.
Massime di principio
- Quando una direttiva europea attribuisce agli Stati membri una facoltà agevolativa, il contribuente non può pretendere automaticamente il beneficio in assenza di una specifica attuazione nazionale.
- In materia di agevolazioni fiscali, le categorie dei beneficiari devono essere normalmente interpretate restrittivamente e non possono essere ampliate per analogia.
- L'assimilabilità economica tra due attività non è sufficiente, da sola, a ottenere un'agevolazione: occorre che l'attività rientri espressamente nell'elenco previsto dalla legge nazionale.
- Per verificare il diritto a un'agevolazione sul carburante occorre confrontare concretamente l'attività svolta, i veicoli utilizzati e la categoria indicata dalla normativa vigente, senza fare affidamento esclusivo sulla disciplina europea di principio.
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