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Sentenza

Sentenza del 01/07/2015 n. 13467 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva ottenuto dalla CTP di Napoli l’accoglimento del ricorso contro il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso delle ritenute applicate alla somma capitale del trattamento pensionistico integrativo, chiedendo l’aliquota del 12,50% prevista per i redditi di capitale anziché la tassazione separata. La CTR Campania aveva respinto l’appello dell’Ufficio e confermato la decisione. L’Agenzia aveva proposto due ricorsi per cassazione; dopo la loro riunione, un decreto presidenziale del 27 maggio 2008, comunicato il 29 maggio 2008, aveva dichiarato estinto il processo in seguito alla rinuncia dell’Agenzia. Con ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., notificato il 24/25 giugno 2008, l’Agenzia ha sostenuto che il decreto fosse viziato da errore di fatto, perché la rinuncia avrebbe riguardato soltanto uno dei due ricorsi, e ha chiesto che il secondo fosse esaminato e accolto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. In base ai principi affermati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 19980/2014, contro il decreto presidenziale che dichiara estinto il giudizio di cassazione il rimedio previsto è esclusivamente l’istanza di fissazione dell’udienza collegiale ex art. 391, comma 3, c.p.c., da depositare entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto; la revocazione ex art. 391-bis c.p.c. non è utilizzabile contro tale decreto. La Corte ha inoltre richiamato l’orientamento secondo cui la revocazione ex art. 391-bis riguarda provvedimenti in forma di sentenza o ordinanza. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il resistente non ha svolto attività difensiva in questa sede. La decisione non ha esaminato nel merito la pretesa di rimborso né la correttezza della rinuncia ai ricorsi originari.

Norme richiamate

  • Art. 391, comma 3, c.p.c.

    Tale istanza - che, non avendo carattere impugnatorio, non deve essere motivata - va depositata nel termine, da ritenersi perentorio (salva la generale possibilità di rimessione in termini prevista dall'art. 153 c.p.c. , comma 2, aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 19), di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo rechi o meno una pronuncia sulle spese.

    Il decreto presidenziale di estinzione va contestato, quale rimedio ordinario ed esclusivo, chiedendo la fissazione dell’udienza collegiale entro dieci giorni dalla sua comunicazione. Il termine è perentorio, ferma la possibilità generale di rimessione in termini nei casi previsti.

  • Art. 391-bis c.p.c.

    è inammissibile il ricorso proposto, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., per la revocazione del decreto presidenziale che abbia dichiarato estinto il giudizio di cassazione per sopravvenuta rinuncia delle parti, riferendosi detta norma esclusivamente ai provvedimenti che rivestano la forma della sentenza o dell'ordinanza

    La revocazione per errore di fatto ex art. 391-bis non è ammessa contro il decreto presidenziale di estinzione del giudizio di cassazione; per tale decreto opera il rimedio specifico stabilito dall’art. 391, comma 3, c.p.c.

  • Art. 153, comma 2, c.p.c.

    salva la generale possibilità di rimessione in termini prevista dall'art. 153 c.p.c. , comma 2, aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 19

    La perentorietà del termine per chiedere la fissazione dell’udienza non esclude la rimessione in termini quando ne ricorrano i presupposti generali.

Massime di principio

  • Quando la Cassazione dichiara estinto il giudizio con decreto presidenziale, la parte che intende contestare la pronuncia deve utilizzare l’istanza di fissazione dell’udienza collegiale prevista dall’art. 391, comma 3, c.p.c.; la revocazione ex art. 391-bis non è il rimedio appropriato.
  • L’istanza va depositata entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. Il termine è perentorio anche se il decreto non decide sulle spese; resta possibile chiedere la rimessione in termini se ne ricorrono i presupposti.
  • La dichiarazione d’inammissibilità del rimedio contro il decreto estintivo non decide il merito della controversia originaria: qui non è stata valutata la spettanza del rimborso fiscale né la fondatezza dei ricorsi per cassazione.

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