Cassazione Penale, Ordinanza n. 26749/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello deducendo, con il primo motivo, un vizio di motivazione in ogni sua forma, prospettato come travisamento per omissione in punto di responsabilità penale. Sosteneva in sostanza che la Corte territoriale avesse male valutato le prove e che la ricostruzione dei fatti fosse erronea, chiedendo una rivalutazione del compendio probatorio e l'accoglimento di una diversa lettura delle emergenze processuali. Con il secondo motivo invocava la prescrizione del reato, assumendo che il termine fosse maturato dopo la sentenza di appello. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo privo di concreta specificità e meramente reiterativo delle censure già svolte in appello, in quanto non confrontato con la motivazione della decisione impugnata e diretto in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che l'eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello non poteva essere rilevata in presenza di inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo non rispettava il requisito di specificità di cui all'art. 581 c.p.p., perché generico, reiterativo e privo di puntuale confronto con la motivazione della Corte d'appello, mirando di fatto a una rivalutazione del materiale probatorio. Ha poi escluso che potesse essere dichiarata la prescrizione maturata dopo la decisione di appello, richiamando il principio per cui l'inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude il rilievo delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
il ricorso deve contenere motivi specifici e correlati alla motivazione della decisione impugnata; la genericità e la mera reiterazione delle doglianze di merito determinano inammissibilità
le cause di non punibilità, come la prescrizione, non possono essere rilevate quando il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che deduce vizio di motivazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare specificamente gli errori logici o i travisamenti decisivi; non è sufficiente la mera riproposizione delle censure già sollevate in appello.
- Sono inammissibili le doglianze che, sotto la veste del vizio motivazionale, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti.
- La mancanza di specificità del motivo ricorre non solo quando la censura è generica, ma anche quando non vi è correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la dichiarazione della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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