Ordinanza n. 2427/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sezione III, n. 9344/2026, di reiezione del ricorso di primo grado relativo alla procedura CIG B3FCEEA104
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado, chiedendo incidentalmente la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata. Il testo riferisce l’esistenza di plurime questioni e di motivi d’appello, ma non ne espone il contenuto specifico. L’appellante ha inoltre presentato un’istanza di superamento dei limiti dimensionali, motivata dal numero e dall’entità dei motivi d’appello e dalla stringente tempistica di notificazione dell’impugnazione, connessa all’esigenza di evitare le conseguenze dell’avvio dell’esecuzione dell’accordo quadro.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nella fase cautelare e sulla base dell’esame sommario, ha accolto la domanda di sospensione, ritenendo necessario mantenere integra la situazione di fatto e di diritto fino alla decisione dell’appello nel merito, poiché le plurime questioni dedotte richiedono l’approfondimento proprio della fase di merito. Per l’effetto, ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR. Ha fissato la trattazione del merito dell’appello all’udienza pubblica del 12 novembre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare. È stata inoltre accolta l’istanza tardiva di superamento dei limiti dimensionali. La decisione non definisce il merito dell’appello.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base normativa per la domanda cautelare proposta in appello; il giudice l’ha accolta sospendendo l’esecutività della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In appello, la tutela cautelare può essere concessa quando, nella valutazione sommaria propria della fase cautelare, sia necessario mantenere integra la situazione controversa fino alla decisione di merito, soprattutto in presenza di plurime questioni che richiedano un approfondimento incompatibile con la cognizione cautelare.
- L’accoglimento della domanda cautelare in appello, con sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado, non anticipa la decisione sul merito quando il giudice si limita a rilevare la necessità di un più ampio approfondimento delle questioni dedotte.
- La richiesta tardiva di superamento dei limiti dimensionali può essere accolta in considerazione del numero e dell’entità dei motivi d’appello e della stringente tempistica processuale connessa all’esigenza di evitare l’avvio dell’esecuzione dell’accordo quadro.
Come è indicizzato
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