Cassazione Penale, Sentenza n. 29817/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Ravagnani era accusata di aver reso falsa testimonianza in due procedimenti (penale contro Carpeggiani e civile di opposizione a decreto ingiuntivo), dichiarando di aver assistito all'incontro del 16/01/2012 e che Mestieri avrebbe firmato una ricognizione di debito di Euro 20.000. Con il ricorso in Cassazione si deducevano: (1) inutilizzabilità della sua testimonianza per mancata applicazione degli artt. 63 e 64 c.p.p.; (2) vizio di motivazione nella valutazione delle perizie grafologiche (Matteuzzi-Causin, Bottiroli, Bianco, Causin-Rumori) e mancata disposta nuova consulenza nonostante risultati contrastanti; (3) travisamento della valutazione comparativa delle firme e della posizione della sottoscrizione rispetto ai fogli firmati in bianco; (4) travisamento circa la frequenza dello studio e sulla determinazione delle spettanze invocate da Carpeggiani; (5) travisamento della prova documentale concernente una richiesta/fax del 15/11/2012. Sono stati prodotti anche motivi aggiunti e richieste di comparazione visiva delle firme.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto irrilevante l'eccezione sugli artt. 63-64 c.p.p., richiamando giurisprudenza secondo cui tali norme tutelano il soggetto indiziato per fatti pregressi diversi da quelli della testimonianza (principio "nemo tenetur se detegere"). Quanto alle perizie grafiche, la Corte ha condiviso i giudici di merito che hanno ritenuto gli esiti contrastanti e dunque di scarsa utilità, potendo basare la ricostruzione dei fatti su altre risultanze processuali; perciò non vi era obbligo di disporre un'ulteriore consulenza tecnica. I censimenti relativi alle firme, alla frequenza dello studio e al fax sono stati ritenuti valutazioni di merito infondate o non decisivi, e non è stato ravvisato travisamento della prova. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di Euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; non sono state riconosciute le spese richieste dalla parte civile perché assente alla discussione orale.
Norme richiamate
Norma sui doveri di avviso al teste indiziato: la Corte interpreta che l'avviso riguarda il teste indiziato per reati pregressi diversi dalla testimonianza e non si applica quando la dichiarazione stessa integra il reato di falsa testimonianza
Collega le garanzie procedurali per il teste indiziato; la Corte conferma che la disciplina non si estende al caso in cui il rischio criminogeno derivi dalla stessa testimonianza futura
art. 606, co.1, cod. proc. pen.
Norma che elenca i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha valutato e dichiarato inammissibili i motivi per genericità o manifesta infondatezza ai sensi delle lettere richiamate (b, c, e)
Prevede la condanna per spese e somma a carico del ricorrente in caso di rigetto; la Corte ha disposto il pagamento di Euro 3.000
art. 23 d.l. 28/10/2020 conv. L. 18/12/2020, n.176
Norme emergenziali sul funzionamento delle udienze; la Corte applica il principio secondo cui in Cassazione non si condannano le spese in favore della parte civile che non sia intervenuta alla discussione orale
Massime di principio
- Gli avvisi di cui agli artt. 63-64 c.p.p. sono finalizzati a tutelare chi è indiziato per fatti pregressi differenti dalla testimonianza; non si applicano quando la dichiarazione stessa costituisce il fatto criminoso che si contesta (es. falsa testimonianza).
- Perizia tecnica contrastante non impone automaticamente un nuovo accertamento: se i giudici di merito motivano che gli esiti sono incerti e se sussistono altre prove idonee a provare i fatti, è legittimo prescindere dalla consulenza tecnica.
- Il travisamento della prova richiede una divergenza manifesta e decisiva tra fatti ritenuti e elementi probatori; valutazioni consequenziali o discrezionali dei giudici di merito (scelta tra versioni contrapposte) non costituiscono di per sé travisamento.
- Questioni di merito relative a valutazioni grafologiche o comparazioni visive delle firme sono assoggettate al sindacato limitato della Cassazione: se motivate in modo non illogico, la loro critica in ricorso può risultare inammissibile per genericità.
- In Cassazione la genericità e la manifesta infondatezza sono motivi frequenti di inammissibilità; i ricorrenti devono articolare censure specifiche e dimostrare errori di diritto o palese travisamento/omissione di prove decisive.
- Non possono essere liquidate spese processuali in favore della parte civile se questa non è intervenuta nella discussione orale in Cassazione, anche se ha prodotto memoria in cancelleria.
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