Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 19980/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza di appello, che aveva già confermato la condanna per evasione. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna per evasione. Dal testo emerge un motivo unico, articolato, con cui si contestava la decisione di merito; la Corte di cassazione rileva però che il motivo era generico e non consentito in sede di legittimità, perché la sentenza impugnata aveva già fornito una motivazione corretta, aderente ai fatti accertati, indicando gli elementi e le prove poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità e valutando anche il trattamento sanzionatorio, inclusa la recidiva.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Richiamato implicitamente attraverso il riferimento al delitto di evasione; la Corte non si pronuncia sulla configurabilità del reato, ma prende atto della condanna già confermata in appello.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito dedurre motivi generici o meramente assertivi contro una sentenza di merito che abbia già esposto una motivazione logica, corretta e aderente ai fatti accertati.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e non evidenzia un vizio riconoscibile nei limiti del sindacato di legittimità.
  • La valutazione del trattamento sanzionatorio, compreso il richiamo alla recidiva, se adeguatamente motivata dal giudice di merito, non può essere utilmente censurata in cassazione con doglianze generiche.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.