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Ordinanza

Ordinanza n. 75/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti prot. n. -OMISSIS-; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

Giustizia amministrativa202600134

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di trasferimento o assegnazione a una diversa sede di servizio, con permanenza presso il Commissariato di P.S. di Palmi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero dell'Interno chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la domanda riguardava l'esigenza di accudimento della figlia minore e il trasferimento verso una sede più vicina al nucleo familiare residente a Messina. Il ricorrente era stato recentemente trasferito a domanda, nel settembre 2025, presso l'attuale sede di servizio di Palmi. In sede cautelare il giudice ha verificato sommariamente sia il fumus boni iuris, contestando implicitamente la dedotta illegittimità del diniego sotto i profili della correttezza dei presupposti di fatto, della logicità e della ragionevolezza, sia il periculum in mora con riferimento alle esigenze familiari rappresentate.

La decisione

La domanda cautelare è stata respinta. Il TAR ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris perché, a un sommario esame, la motivazione del provvedimento impugnato risultava idonea a giustificare la prevalenza dell'interesse pubblico alla permanenza del dipendente presso il Commissariato di P.S. di Palmi. In particolare, la motivazione appariva coerente con gli organici esistenti presso la sede di servizio e presso le sedi di destinazione auspicate, nonché logica e ragionevole. Il giudice ha inoltre escluso il periculum in mora, considerando la distanza obiettivamente contenuta tra Messina, luogo di residenza del nucleo familiare, e Palmi, sede di servizio, e valorizzando il fatto che il dipendente era stato trasferito a domanda solo nel settembre 2025. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate. È stato disposto l'oscuramento dei dati identificativi e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute delle persone citate nel provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, in particolare il fumus boni iuris e il periculum in mora.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto, insieme alle ulteriori norme in materia di protezione dei dati personali, per l'oscuramento dei dati nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato in materia di garanzie per il trattamento dei dati relativi alla salute e per il conseguente oscuramento.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere negato quando, a un esame sommario, il provvedimento amministrativo risulti fondato su presupposti di fatto coerenti con la situazione degli organici e presenti una motivazione logica e ragionevole, idonea a giustificare la prevalenza dell'interesse pubblico.
  • Nella valutazione cautelare di una richiesta di trasferimento del personale della Polizia di Stato, l'amministrazione può attribuire prevalenza alle esigenze organizzative e di copertura degli organici rispetto all'interesse individuale alla sede richiesta, purché tale ponderazione risulti adeguatamente motivata e non manifestamente illogica o irragionevole.
  • Il periculum in mora non sussiste quando il pregiudizio familiare allegato a sostegno della domanda cautelare risulti attenuato dalla distanza contenuta tra la sede di servizio e il luogo di residenza del nucleo familiare, valutata insieme alle circostanze concrete della recente assegnazione o trasferimento a domanda.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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