Cassazione Penale, Ordinanza n. 04067/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. perché non confrontava in modo puntuale la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., ma la censura è stata ritenuta generica e indeterminata: non indicava gli specifici elementi posti a fondamento della doglianza e, quindi, non consentiva alla Corte di individuare i rilievi mossi né di esercitare il controllo richiesto.
Norme richiamate
invocato dal ricorrente per il possibile rilievo di cause di non punibilità, ma senza specifica indicazione degli elementi che avrebbero imposto il proscioglimento d'ufficio
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
il motivo di ricorso deve essere specifico e indeterminato; la mancanza di specificità comporta l'inammissibilità del ricorso
richiamabile in relazione alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione deve essere sviluppata con specificità, indicando in modo puntuale gli elementi di fatto e di diritto che rendono erronea la decisione impugnata.
- Una censura che si limiti a prospettare astrattamente il mancato rilievo di cause di non punibilità, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza e senza evidenziare gli aspetti decisivi trascurati dal giudice di merito, è generica e quindi inammissibile.
- La Corte di cassazione non è tenuta a ricercare autonomamente i possibili profili di errore della decisione impugnata quando il ricorso non consenta di individuare con precisione i rilievi mossi.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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