Cassazione Civile, Sentenza n. 02138/2026 del 02/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva respinto la sua richiesta di condanna di Poste Italiane al pagamento di interessi e rivalutazione sulla differenza tra quanto già ricevuto a seguito di una precedente sentenza di annullamento del termine del contratto a tempo determinato e quanto poi restituito a Poste Italiane nell'ambito di una transazione novativa che aveva convertito il rapporto in tempo indeterminato. Parallelamente la ricorrente chiedeva la regolarizzazione contributiva e il versamento degli oneri previdenziali all'INPS. In Cassazione la ricorrente deduceva, con due motivi formulati ai sensi dell'art. 360, comma 4, c.p.c., l'omessa pronuncia sull'effettivo versamento dei contributi da parte di Poste a INPS e la nullità della sentenza per mancata considerazione di elementi istruttori (ivi compresa la circostanza che la somma indicata nel verbale conciliativo fosse il "costo complessivo dell'operazione"). Durante il procedimento le parti hanno stipulato un verbale di conciliazione sindacale (25/6/2025) in cui la ricorrente ha espressamente rinunciato al ricorso ed Poste ha accettato la rinuncia; l'INPS non ha partecipato all'accordo e aveva sostenuto in controricorso la non obbligatorietà della contribuzione (anche per prescrizione).
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio in relazione al ricorso per intervenuta rinuncia agli atti e all'azione da parte della ricorrente, rinuncia formalmente accettata da Poste Italiane nel verbale di conciliazione; la declaratoria di estinzione è stata emessa ai sensi degli artt. 390-391 c.p.c.. Non è stata pronunciata alcuna statuizione nel merito verso l'INPS, che era rimasta estranea all'accordo conciliativo e aveva assunto nel processo posizioni difensive di mera rilevanza informativa (escludendo la contribuzione per prescrizione). Sulle spese la Corte non ha disposto condanna in favore di alcuna parte (le parti avevano previsto la compensazione nel verbale), ed ha escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando la giurisprudenza che lo limita ai casi di rigetto/inammissibilità/improcedibilità.
Norme richiamate
Norma richiamata dalla ricorrente per i motivi di cassazione (omessa pronuncia e violazione di norme processuali), ma la Corte non ha esaminato i motivi nel merito in ragione dell'intervenuta rinuncia estintiva.
Richiamati dalla ricorrente per censurare la sentenza d'appello (presunta violazione delle regole istruttorie e di motivazione); la Corte territoriale non è stata valutata nel merito a causa della rinuncia.
Norma richiamata come riferimento per la forma del verbale conciliativo che ha risolto il rapporto di lavoro; la conciliazione è stata ritenuta idonea a esprimere la volontà rinunciataria della ricorrente.
Richiamati in relazione alla forma e all'efficacia del verbale di conciliazione redatto in forma protetta; il verbale ha valore idoneo a provare la rinuncia.
Applicati per affermare l'effetto estintivo della rinuncia agli atti e all'azione e per escludere la condanna alle spese in caso di adesione all'atto rinunciatario (ultimo comma art. 391).
Richiamata in relazione alla dichiarazione esonerativa resa dalla ricorrente nel verbale di conciliazione, rilevante ai fini delle spese.
Cass. ord. n.29637/2021
Citata in ordine alla natura dell'obbligo datoriale di regolarizzazione contributiva (come obbligo di facere nel rapporto di lavoro e non come credito del lavoratore), richiamata dalla Corte a spiegare la posizione processuale dell'INPS.
Cass. n.6888/2015
Giurisprudenza citata per delimitare l'ambito di applicazione del raddoppio del contributo unificato ai casi di rigetto/inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
Cass. n.19560/2015
Giurisprudenza richiamata per affermare che il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e di stretta interpretazione, non applicabile per estinzioni per rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti e all'azione, resa in forma idonea e formalmente valida e accettata dalla controparte, estingue il giudizio di legittimità senza che il giudice debba entrare nel merito delle censure; occorre che la rinuncia soddisfi i requisiti formali di legge (artt. 390-391 c.p.c.).
- Perché una conciliazione estintiva produca effetti anche verso terzi (es. INPS) è necessario che il terzo sia parte dell'accordo o sia stato espressamente coinvolto: un istituto esterno che non abbia partecipato al verbale conciliativo mantiene la propria posizione processuale non vincolata dall'accordo tra le parti private.
- La conversione del rapporto e la somma indicata come "costo complessivo dell'operazione" in una transazione novativa può essere qualificata come non retributiva e quindi non necessariamente generatrice di obblighi previdenziali, salvo esplicita previsione contraria o prova del fatto che la somma sostituisca retribuzioni soggette a contribuzione.
- La rinuncia e l'accordo tra le parti possono determinare la compensazione delle spese processuali secondo quanto concordato dalle parti; il giudice, in presenza di adesione, normalmente non dispone condanna alle spese (ultimo comma art. 391 c.p.c.).
- Il raddoppio del contributo unificato è misura sanzionatoria di stretta interpretazione e si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non si estende alle estinzioni per rinuncia accettata.
- Chi intende ottenere la regolarizzazione contributiva deve coinvolgere espressamente l'ente previdenziale nel processo in modo che quest'ultimo possa essere destinatario di eventuali statuizioni di condanna; l'assenza di un'effettiva domanda nei confronti dell'INPS o la sua posizione meramente denunciatizia esclude statuizioni favorevoli verso il lavoratore.
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