Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 02201/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La cooperativa impugnava il recupero contributivo (avviso di addebito INPS) relativo all'indennita' giornaliera di malattia per le prime tre giornate di 'carenza', sostenendo che l'art. 71 del CCNL Cooperative sociali (commi 5 e 6) escluderebbe ogni obbligo datoriale per i primi tre giorni in quanto l'INPS riconosce indennita' solo dal quarto giorno; in alternativa la cooperativa richiamava il diverso tenore dell'art. 72 (infortuni sul lavoro). Il giudizio verteva sull'interpretazione delle clausole contrattuali e sulla esistenza dell'obbligo datoriale di integrare fino al 100% della retribuzione anche per i primi tre giorni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso (rigetto). Ha ritenuto corretta l'interpretazione della Corte d'appello che ha dato valore sistematico e letterale al comma 5 dell'art. 71, coordinandolo con il comma 6 e con l'art. 72: la finalita' pattizia e' garantire al lavoratore il 100% della retribuzione fino al 180esimo giorno, per cui l'obbligo datoriale di 'integrazione' opera anche per le prime tre giornate, indipendentemente dal fatto che l'INPS non corrisponda indennita' per quei giorni. La Corte ha inoltre escluso l'inammissibilita' del ricorso per mancato deposito del testo contrattuale, rilevando che il CCNL era depositato integralmente. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (liquidate in complessivi €2.500,00 per compensi ed €200,00 per esborsi, oltre spese generali 15% e accessori), e dichiara l'obbligo, se dovuto, del versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 71 CCNL Cooperative sociali

    "in presenza di malattia o infortunio non sul lavoro, alla lavoratrice o al lavoratore non in prova sarà corrisposto il trattamento assistenziale a integrazione dell’indennità di malattia a carico gli enti competenti fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione fino al 180 giorno"; "nel caso di malattia superiore a 3 giorni, il diritto a percepire il trattamento previsto dal presente articolo è subordinato al riconoscimento dell’indennità di malattia da parte degli enti assicuratori"

    La Corte interpreta il comma 5 come finalizzato a garantire il 100% della retribuzione fino al 180° giorno; il comma 6 limita la condizione del riconoscimento da parte degli enti assicuratori solo per le malattie di durata superiore a tre giorni, implicando che per le prime tre giornate il diritto datoriale sussiste anche se l'INPS non corrisponde indennità

  • art. 72 CCNL Cooperative sociali

    "alla lavoratrice e al lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul lavoro, a partire dal 1 giorno di assenza e fino al 180 giorno, un trattamento assistenziale a integrazione di quanto corrisposto dall’Istituto assicuratore fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione"

    Il riferimento al 'primo giorno' negli infortuni conferma l'intenzione delle parti di assicurare integrazione anche nei periodi coperti parzialmente o non coperti dall'ente assicuratore; il meccanismo va coordinato con l'art.71 per ricavarne la portata datoriale

  • artt. 1362 (commi 1 e 2) e 1363 c.c.

    Richiamati come canoni ermeneutici: ricerca della comune intenzione delle parti mediante prevalente valore letterale delle parole, valutazione del contesto contrattuale e coordinamento delle clausole

  • art. 360 c.p.c. (comma 1, n. 3)

    Norma processuale invocata come motivo di ricorso per vizio di diritto (violazione e falsa applicazione di norme) nella disciplina del controllo di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Previsione normativa che legittima la richiesta, in caso di esito negativo del ricorso, del versamento dell'eventuale ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Quando un contratto collettivo dispone un'integrazione fino al 100% della retribuzione, va ricercata la volontà complessiva delle parti: il termine 'integrazione' non esclude automaticamente obblighi datoriali se la finalità è garantire il 100% della retribuzione
  • La presenza di una clausola che subordina il diritto all'intervento degli enti assicuratori per malattie di durata superiore a tre giorni può essere interpretata a contrariis: se la subordinazione è solo per i casi >3 giorni, per i primi 3 giorni il diritto datoriale può sussistere autonomamente
  • Le clausole relative a malattia e infortunio vanno coordinate tra loro: riferimenti al 'primo giorno' negli infortuni aiutano a comprendere la portata sistematica dell'obbligo di integrazione anche quando l'ente assicuratore non corrisponde nulla nei primi giorni
  • In sede di legittimità la Corte di Cassazione controlla la corretta applicazione dei canoni ermeneutici (art.1362-1363 c.c.); non sostituisce il giudice di merito nella scelta tra interpretazioni multiple plausibili, ma verifica che l'interpretazione adottata sia coerente e fondata
  • Per resistere a richieste di integrazione datoriale, il datore di lavoro dovrebbe dimostrare chiara e univoca previsione contrattuale che escluda l'obbligo per i primi tre giorni o l'esistenza di clausole normative sovraordinate; altrimenti la lettura sistematica favorita dai giudici puo' imporre l'integrazione
  • In processi di questo tipo è fondamentale il deposito integrale del testo del CCNL e degli eventuali contratti territoriali; la loro produzione agevola la funzione nomofilattica della Corte e riduce obiezioni di inammissibilita'

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.