Sentenza del 21/04/2015 n. 2396 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Coobbligati in solido - Conciliazione giudiziale - Appello - Interesse ad agire - Cessata materia del contendere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato considerato ammissibile. Tuttavia, in conseguenza della conciliazione giudiziale perfezionata tra l'Agenzia delle Entrate e l'altro condebitore sul medesimo avviso, il giudizio è stato dichiarato estinto per cessata materia del contendere. La conciliazione ha quindi fatto venir meno l'interesse alla prosecuzione della controversia, pur non rendendo inammissibile l'appello originariamente proposto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso contro l'avviso di rettifica e liquidazione. L'appello è stato ritenuto ammissibile anche se, dopo il deposito della sentenza, l'altro condebitore aveva definito la controversia mediante conciliazione giudiziale in un separato giudizio relativo al medesimo avviso. L'interesse ad agire permaneva perché occorreva rimuovere il titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza di primo grado, che, se divenuta irrevocabile, avrebbe confermato la fondatezza della pretesa erariale.
Norme richiamate
Art. 48 del d.lgs. n. 546/1992
Disciplina la conciliazione giudiziale nel processo tributario. La conciliazione perfezionata da uno dei coobbligati sul medesimo avviso incide sulla prosecuzione del giudizio relativo alla stessa pretesa.
Art. 46 del d.lgs. n. 546/1992
Prevede l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere quando sopravviene una situazione che elimina l'oggetto concreto della controversia o l'interesse alla decisione.
Massime di principio
- L'appello del coobbligato solidale è ammissibile se mira a eliminare una sentenza sfavorevole che, divenuta definitiva, potrebbe costituire titolo esecutivo, anche quando un altro coobbligato abbia successivamente definito la lite.
- La conciliazione giudiziale conclusa da uno dei coobbligati sul medesimo avviso può determinare la cessazione della materia del contendere anche nel giudizio promosso dall'altro coobbligato.
- La sopravvenuta conciliazione non comporta necessariamente l'inammissibilità dell'appello per carenza originaria di interesse: l'interesse deve essere valutato al momento della proposizione dell'impugnazione.
- In presenza di una definizione della pretesa tributaria, il giudice deve verificare se residui un interesse concreto alla decisione; se tale interesse viene meno, deve dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
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