Sentenza del 21/04/2015 n. 382 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
PROCESSO - Costituzione in giudizio - Termine ordinatorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato un'intimazione di pagamento relativa a IVA e IRAP per l'anno 2005, sostenendo che la cartella di pagamento presupposta non fosse stata validamente notificata. In primo grado il ricorso era stato accolto perché la relata prodotta non era stata ritenuta sufficientemente collegata alla cartella. In appello la società ha inoltre contestato la tardiva costituzione di Equitalia, l'utilizzabilità della documentazione prodotta, la riferibilità della relata alla cartella e la possibilità di far valere decadenza e prescrizione della pretesa tributaria.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto gli appelli dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia, riformando la sentenza di primo grado e confermando l'intimazione di pagamento. Ha ritenuto ammissibile la costituzione tardiva di Equitalia, poiché il termine previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 546/1992 è ordinatorio, fermo restando il rispetto delle preclusioni documentali previste dall'art. 32. La relata di notifica, recante il numero della cartella e la consegna a un soggetto qualificatosi socio e addetto alla ricezione degli atti, è stata ritenuta prova sufficiente della notificazione. Non era necessario depositare la copia integrale della cartella. La regolare notifica della cartella ha precluso la contestazione successiva dei suoi vizi, nonché delle eccezioni di decadenza e prescrizione. L'appello incidentale della società sulle spese è stato rigettato; le spese dei gradi di giudizio sono state compensate. È stato inoltre posto a carico della società l'ulteriore contributo unificato per l'appello incidentale.
Norme richiamate
Art. 23, D.Lgs. n. 546/1992
Il termine di costituzione in giudizio della parte resistente è di sessanta giorni dalla notifica del ricorso.
Il termine è ordinatorio e non determina l'inammissibilità automatica della costituzione tardiva. La parte resistente può costituirsi fino alla scadenza dei termini successivi, ma può perdere la possibilità di compiere attività processuali ormai precluse.
Art. 32, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 546/1992
La costituzione tardiva resta possibile entro i termini processuali previsti per memorie e documenti, ma non consente di eludere la preclusione relativa al deposito tardivo della documentazione.
Art. 26, comma 4, D.P.R. n. 602/1973
L'agente della riscossione deve provare la regolare notificazione della cartella, ma non è necessariamente tenuto a produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa.
Art. 2700 c.c.
La relata di notifica fa fede fino a querela di falso per i fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza.
Artt. 214, 215 e 216 c.p.c.
Il disconoscimento e la verificazione riguardano principalmente scritture private provenienti dalla parte contro cui sono prodotte. Per contestare fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relata è necessaria la querela di falso.
Art. 57, D.Lgs. n. 546/1992
Il divieto di nuove eccezioni in appello non impedisce, secondo la decisione, la produzione di documenti diretti a dimostrare la notificazione della cartella, qualificabile come attività difensiva.
Art. 7, comma 1, Legge n. 212/2000
L'obbligo di allegare gli atti richiamati nella motivazione non opera quando il contribuente ne abbia già avuto integrale e legale conoscenza mediante una precedente notificazione.
Art. 2946 c.c.
Il credito tributario risultante da un accertamento o da una cartella divenuta definitiva è soggetto, secondo la pronuncia, al termine ordinario di prescrizione decennale.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto dell'impugnazione, può essere dovuto un ulteriore importo pari al contributo unificato già versato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la costituzione tardiva del resistente non comporta automaticamente l'inammissibilità: occorre verificare quali attività processuali siano ancora consentite e quali siano già precluse.
- La prova della notifica di una cartella può essere fornita dalla relata o dall'avviso di ricevimento, purché emerga con sufficiente chiarezza il collegamento con la specifica cartella, ad esempio tramite il relativo numero.
- La produzione della copia integrale della cartella non è sempre indispensabile per dimostrare la notifica; l'oggetto principale della prova è la regolarità della notificazione.
- Le attestazioni dell'ufficiale notificatore fanno fede privilegiata e, se contestate in quanto false, devono essere impugnate con querela di falso; il semplice disconoscimento della firma può non essere sufficiente.
- Una volta dimostrata la notifica della cartella, il contribuente non può normalmente contestarne per la prima volta nell'impugnazione dell'intimazione i vizi propri, né far valere decadenza o prescrizione che avrebbe dovuto dedurre impugnando tempestivamente la cartella.
- L'impugnazione di vizi della notifica degli atti presupposti può essere proposta, in linea generale, sia contro l'ente impositore sia contro l'agente della riscossione, senza necessità di litisconsorzio necessario.
- La motivazione per relationem non richiede necessariamente l'allegazione dell'atto richiamato quando il contribuente ne abbia già avuto conoscenza legale attraverso una precedente notificazione.
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