Sentenza del 21/04/2015 n. 727 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irap - Presupposto dell'imposta - Attività autonomamente organizzata integrata da altri elementi di fatto - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha affermato che l'autonoma organizzazione sussiste quando all'autonomia del professionista si aggiungono uno o più elementi di fatto indicativi di una struttura organizzativa autonoma. Pertanto, la mera indipendenza professionale non esclude l'IRAP; occorre verificare concretamente mezzi, personale e capitali impiegati nell'attività.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il presupposto dell'IRAP per l'attività professionale autonoma. La sola auto-organizzazione del professionista, intesa come autonomia e indipendenza nell'esercizio dell'attività rispetto ai terzi, costituisce un requisito necessario ma non sufficiente. L'imposta può essere dovuta quando ricorrano ulteriori elementi concreti, anche alternativamente: l'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile secondo l'id quod plerumque accidit, il ricorso non occasionale a lavoro altrui oppure un significativo apporto di capitale.
Norme richiamate
IRAP e relativo presupposto dell'autonoma organizzazione
L'auto-organizzazione del professionista è un elemento necessario per la sottoposizione all'Irap, ma non è sufficiente se non sono presenti anche altri elementi di fatto.
L'assoggettamento all'IRAP richiede una valutazione concreta dell'organizzazione dell'attività. L'autonomia del professionista deve essere accompagnata da beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, lavoro altrui non occasionale o apporto di capitale.
Cassazione civile, sentenza 5 febbraio 2015, n. 2099
Il ricorso in modo non occasionale al lavoro altrui; l'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile; l'apporto di capitale.
La Corte indica criteri alternativi, non necessariamente cumulativi, per accertare l'esistenza di un'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP.
Massime di principio
- Per stabilire se un professionista è soggetto a IRAP non basta verificare che lavori in autonomia: occorre esaminare la concreta struttura dell'attività.
- L'uso di beni strumentali superiori al minimo necessario, l'impiego non occasionale di collaboratori o dipendenti e l'investimento di capitale possono dimostrare autonomamente l'esistenza di un'organizzazione soggetta a IRAP.
- La valutazione deve essere effettuata caso per caso, considerando la natura dell'attività e ciò che normalmente è indispensabile per esercitarla.
- La presenza di uno solo degli elementi organizzativi indicati può essere sufficiente; non è necessariamente richiesto che siano presenti contemporaneamente beni, personale e capitale.
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