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Sentenza

Sentenza del 21/04/2015 n. 726 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Accertamento induttivo - Ricostruzione extracontabile - Necessità che l'Ufficio rispetti quanto disposto dall'art. 39, comma 1, lett. d), D.p.r. 29.09.1973, n. 600 e dell'art. 54, D.p.r. 26.10.1972, n. 633 e, se per l'impresa sono applicabili gli studi di settore, che sia stata ravvisata una grave incongruenza rispetto a quanto dichiarato - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

È stata contestata la legittimità dell'accertamento induttivo fondato sulla ricostruzione extracontabile dei ricavi, dei compensi o dei corrispettivi. In particolare, si sostiene che l'Ufficio debba rispettare i presupposti previsti dall'art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600/1973 e dall'art. 54 del D.P.R. n. 633/1972. Quando sono applicabili gli studi di settore, il semplice scostamento tra quanto dichiarato e quanto desumibile dagli studi non sarebbe sufficiente: occorre una grave incongruenza, ai sensi dell'art. 62-sexies del D.L. n. 331/1993.

La decisione

La sentenza afferma che l'Amministrazione finanziaria non può procedere legittimamente all'accertamento induttivo in presenza di un mero scostamento non significativo rispetto agli studi di settore. L'accertamento è ammissibile soltanto quando ricorrano le ipotesi tipiche previste dalla legge e, nel caso degli studi di settore, quando sia dimostrata una grave incongruenza. Il principio è ricondotto anche al rispetto costituzionalmente orientato della capacità contributiva, secondo Cass. n. 20414/2014. Ne deriva, in presenza del solo scostamento non grave indicato nel testo, l'illegittimità dell'accertamento.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'accertamento induttivo dei redditi è consentito solo in presenza dei presupposti normativi previsti dalla disposizione, non per un semplice scostamento dai dati dichiarati.

  • Art. 54, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Per l'IVA, la rettifica e la ricostruzione extracontabile devono essere fondate sui presupposti stabiliti dalla legge.

  • Art. 62-bis, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427

    Disciplina gli studi di settore, che possono costituire elementi di valutazione dei ricavi o compensi, ma non rendono automaticamente legittimo l'accertamento induttivo.

  • Art. 62-sexies, D.L. 30 agosto 1993, n. 331

    Lo scostamento dagli studi di settore legittima l'accertamento induttivo solo quando presenti una gravità tale da costituire una significativa anomalia rispetto ai dati dichiarati.

  • Principio di capacità contributiva, art. 53 Costituzione

    L'imposizione deve basarsi su una capacità contributiva effettiva e non può fondarsi automaticamente su scostamenti meramente formali o non significativi.

  • Cassazione civile, sentenza 26 settembre 2014, n. 20414

    Conferma la necessità di una grave incongruenza, in una lettura costituzionalmente orientata, affinché lo scostamento dagli studi di settore possa sostenere l'accertamento.

Massime di principio

  • L'accertamento induttivo è uno strumento eccezionale e deve essere giustificato da presupposti concreti e verificabili previsti dalla legge.
  • Il solo scostamento dagli studi di settore non è sufficiente: deve trattarsi di uno scostamento grave e significativo, valutato considerando anche la situazione concreta dell'impresa.
  • L'Ufficio deve indicare nell'atto di accertamento le ragioni per cui lo scostamento è grave e perché i dati contabili o dichiarati non risultano attendibili.
  • In assenza di anomalie gravi, l'Amministrazione non può sostituire automaticamente i dati dichiarati con una ricostruzione extracontabile basata esclusivamente su parametri statistici.
  • La valutazione deve rispettare il principio di capacità contributiva: l'imposta deve riflettere una capacità economica effettiva e non una mera presunzione non adeguatamente motivata.

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