Sentenza del 21/04/2015 n. 378 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
ACCERTAMENTO - RADDOPPIO DEI TERMINI - OBBLIGO DI DENUNCIA - Fondatezza dei presupposti - Verifica da parte della CTP - Mancata allegazione della denuncia - Inoperatività raddoppio dei termini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata affermata l'inoperatività del raddoppio dei termini. La mancata allegazione o produzione della denuncia ha impedito alla Commissione tributaria di controllare la fondatezza dei presupposti dell'obbligo di denuncia e ha determinato la nullità dell'avviso di accertamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimità del raddoppio dei termini per l'accertamento fiscale, applicabile quando emergano fatti che comportano l'obbligo di presentare una denuncia penale. Il contribuente ha contestato la sussistenza dei presupposti per tale raddoppio e la mancata produzione, da parte dell'Amministrazione, della copia della comunicazione della notizia di reato. Senza tale documento, il giudice tributario non può verificare se l'obbligo di denuncia fosse effettivamente fondato e non fosse stato utilizzato strumentalmente per prorogare i termini.
Norme richiamate
Corte costituzionale, ordinanza n. 247/2011
Il giudice tributario può verificare, quando richiesto, la fondatezza dei presupposti dell'obbligo di denuncia penale, anche per evitare che l'Amministrazione utilizzi strumentalmente la comunicazione della notizia di reato per ottenere il raddoppio dei termini di accertamento.
Disciplina del raddoppio dei termini di accertamento
Il raddoppio dei termini presuppone non soltanto l'astratta configurabilità di un reato tributario, ma anche la concreta esistenza dei presupposti che impongono la denuncia. Tali presupposti devono poter essere verificati dal giudice.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini non opera automaticamente per il solo fatto che l'Amministrazione affermi l'esistenza di possibili violazioni penali.
- Quando il raddoppio è contestato, l'Amministrazione deve consentire al giudice di verificare la fondatezza dell'obbligo di denuncia, producendo la relativa comunicazione o gli elementi documentali necessari.
- La mancata produzione della denuncia può impedire il controllo giudiziale e rendere nullo l'avviso di accertamento fondato su termini raddoppiati.
- Il giudice tributario può sindacare la serietà e la fondatezza dei presupposti della denuncia, pur senza sostituirsi all'autorità penale nella valutazione della responsabilità.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe contestare espressamente sia la sussistenza dell'obbligo di denuncia sia la prova documentale del suo effettivo adempimento.
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