Sentenza del 21/04/2015 n. 732 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Commissioni tributarie - Riassunzione avanti la giurisdizione competente - Istanza di parte nel termine di sei mesi alla Commissione competente - Ammissibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava gli effetti della dichiarazione di incompetenza della Commissione tributaria originariamente adita e sosteneva che la riassunzione davanti alla Commissione competente fosse ammissibile mediante il deposito di un'istanza di parte entro sei mesi dall'ordinanza di trasmissione degli atti. La questione riguardava, in particolare, se fosse necessario anche notificare nuovamente il ricorso alla controparte quando il provvedimento di incompetenza non avesse fissato una nuova udienza o una data per la prosecuzione del giudizio.
La decisione
La riassunzione è stata ritenuta ammissibile. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.lgs. 546/1992, il processo non si estingue se il contribuente presenta, entro sei mesi dall'ordinanza di trasmissione degli atti, un'istanza indirizzata alla Commissione tributaria competente. Tale istanza costituisce l'unico adempimento richiesto dalla legge per evitare l'estinzione quando il provvedimento che dichiara l'incompetenza non indica una data per la prosecuzione. Non è quindi necessaria, in questo caso, una nuova notifica del ricorso alla controparte.
Norme richiamate
Art. 5, comma 5, del D.lgs. 546/1992
La riassunzione del processo davanti alla commissione tributaria dichiarata competente deve essere effettuata nel termine fissato dalla commissione stessa e, comunque, non oltre sei mesi dalla comunicazione della pronuncia di incompetenza.
La norma consente di evitare l'estinzione del giudizio mediante un'istanza di riassunzione presentata alla Commissione competente entro sei mesi dall'ordinanza di trasmissione degli atti. Quando il provvedimento non fissa una data per la prosecuzione, non sono richiesti ulteriori adempimenti, come la nuova notifica del ricorso alla controparte.
Massime di principio
- Quando una Commissione tributaria dichiara la propria incompetenza, la parte interessata deve riassumere il giudizio davanti alla Commissione competente entro il termine indicato nel provvedimento o, in mancanza, entro sei mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di incompetenza.
- L'istanza di riassunzione tempestivamente depositata presso l'organo competente è, in linea generale, l'adempimento essenziale per impedire l'estinzione del processo.
- Se il provvedimento di incompetenza non fissa una nuova udienza o una data per la prosecuzione, la mancata nuova notifica del ricorso alla controparte non rende di per sé inammissibile la riassunzione.
- È comunque opportuno verificare il contenuto dell'ordinanza, il termine concretamente assegnato e le modalità di comunicazione, perché eventuali prescrizioni specifiche del giudice possono richiedere ulteriori adempimenti.
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