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Ordinanza

Ordinanza n. 2600/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di diniego di visto per motivi di studio prot. 20250034614, rilasciato dal Consolato Generale d'Italia a Istanbul in data 7 gennaio 2026 e notificato personalmente in data 13 gennaio 2026; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti. e condanna del Consolato Generale d'Italia a Istanbul al rilascio del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a., non residuando ulteriori margini di discrezionalità dell'Amministrazione, nonché condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno ingiusto causato dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa del Consolato Generale d'Italia a Istanbul, per non aver potuto beneficiare della borsa di studio erogata dall'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo per l'a.a. 2025/2026 pari ad € 3.236,05 e del relativo contributo vitto di € 600,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia.

Giustizia amministrativa202602290

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto per motivi di studio adottato dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto per motivi di studio, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, nonché la condanna dell’Amministrazione al rilascio del visto ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a. e al risarcimento del danno, quantificato nella perdita di una borsa di studio di € 3.236,05 e del relativo contributo vitto di € 600,00. Nella fase cautelare, il ricorrente contestava l’illegittimità del diniego e sosteneva la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell’atto. Il provvedimento era fondato, secondo la documentazione esaminata dal giudice, sul mancato possesso del certificato di superamento nell’anno corrente dell’esame YKS per l’accesso universitario e sull’inserimento del ricorrente nello status “inattivo” rispetto al corso presso la MEF University di Istanbul.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza del fumus boni iuris. Nell’esame sommario proprio della fase cautelare, il Collegio ha ritenuto completa l’istruttoria amministrativa e ha reputato non provato lo status del ricorrente quale studente per l’anno accademico corrente, in considerazione sia della mancanza del certificato di superamento dell’esame YKS nell’anno in corso, sia dell’iscrizione nello status “inattivo” presso l’università indicata. Non è stata quindi accolta la richiesta di sospensione del diniego. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L’ordinanza non definisce le domande di annullamento, rilascio del visto e risarcimento del danno nel merito.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Il ricorrente ha invocato la condanna dell’Amministrazione all’adozione del provvedimento richiesto, assumendo che non residuassero margini di discrezionalità.

  • art. 30 c.p.a.

    Il ricorrente ha proposto domanda di risarcimento del danno asseritamente derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un diniego amministrativo richiede la sussistenza del fumus boni iuris, valutato sulla base dell’esame sommario degli atti e della documentazione disponibile.
  • Il fumus boni iuris può essere escluso quando l’Amministrazione abbia svolto un’istruttoria ritenuta completa e la documentazione non dimostri il possesso, da parte del richiedente, dei presupposti sostanziali necessari per ottenere il titolo richiesto.
  • Nel procedimento relativo al rilascio di un visto per motivi di studio, la mancata produzione della certificazione richiesta per l’accesso universitario e l’indicazione di uno status universitario “inattivo” possono costituire elementi sufficienti, nella fase cautelare, a escludere la prova dello status di studente nell’anno accademico corrente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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