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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05154/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

Una società utilizzatrice di energia elettrica ha convenuto in giudizio la società fornitrice contestando due fatture di conguaglio per complessivi euro 33.172,22, relative a consumi del periodo 2010-2015. La società attrice sosteneva che i conguagli si fondassero su consumi solo presunti e che fossero stati emessi in violazione della disciplina regolatoria di settore in tema di rilevazione e fatturazione dei consumi, anche per tardività rispetto ai termini previsti. Chiedeva la restituzione delle somme pagate e il risarcimento del danno da asserito inadempimento/ritardo. In cassazione ha dedotto, con quattro motivi sostanzialmente sovrapponibili, violazione degli artt. 112, 115, 116, 132 c.p.c. e degli artt. 2697, 2702, 2727, 2729 c.c., oltre a numerose norme della regolazione energetica, lamentando: errata applicazione del principio di non contestazione; travisamento della prova; utilizzo di documentazione non conforme ai requisiti tecnici e normativi; inversione dell’onere della prova, che avrebbe dovuto gravare sulla fornitrice quale attrice in senso sostanziale sulla pretesa creditoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure investissero valutazioni di fatto e apprezzamenti probatori riservati al giudice di merito, non sindacabili in legittimità quando sorretti da motivazione coerente e rispettosa del minimo costituzionale. Ha inoltre osservato che il giudice di merito aveva correttamente applicato i principi in tema di somministrazione di energia elettrica: la misurazione tramite contatore è assistita da presunzione semplice di veridicità; il somministrante può provare il proprio credito producendo contratto, fatture e letture del distributore; il somministrato, per opporsi, deve contestare specificamente i dati di consumo e allegare elementi idonei a metterne in dubbio l’attendibilità. Nella specie la società ricorrente non aveva contestato in modo specifico né la somministrazione né i consumi fatturati, ma si era limitata a criticare la modalità di fatturazione per acconti. La Corte ha quindi confermato le statuizioni di merito, condannando la ricorrente alle spese, a una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per lamentare ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la Corte non ha ravvisato violazioni rilevanti in cassazione perché le censure erano di merito

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione opera dispensando dalla prova i fatti non specificamente contestati

  • art. 116 c.p.c.

    le doglianze sulla valutazione delle prove non sono scrutinabili in cassazione se il giudice di merito ha motivato in modo coerente

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato come vizio di motivazione/nullità, ma non ravvisato poiché la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente

  • art. 2697 c.c.

    nel contratto di somministrazione di energia, il fornitore prova il credito con contratto, fatture e letture del distributore; il cliente deve contestare specificamente e provare fatti impeditivi o cause non imputabili

  • art. 2702 c.c.

    richiamato dalla ricorrente sul valore probatorio dei documenti, ma la controversia è stata risolta sul piano dell'apprezzamento del materiale probatorio

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per le presunzioni semplici, che nel caso delle letture del contatore operano a favore della veridicità dei consumi registrati

  • art. 2729 c.c.

    le letture del contatore e i dati del distributore possono fondare presunzioni semplici idonee a sorreggere la pretesa creditoria

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato in relazione all'ordine di esibizione dei documenti del distributore, già acquisiti in giudizio

  • art. 1-bis del D.L. 105/2010

    richiamato dalla ricorrente come fonte della disciplina tecnica di settore sulla rilevazione dei consumi

  • artt. 17-bis, 17-ter, 18 e 19 della Delibera AEEG 65/2012

    richiamati dalla ricorrente quale disciplina regolatoria sui flussi di dati di consumo e fatturazione

  • art. 22 del D.L. 1/2012

    richiamato dalla ricorrente come norma sulla regolazione del settore energetico

  • artt. 3, 10 e 11 della Delibera ARERA 200/1999

    richiamati dalla ricorrente come regole tecniche e temporali di trasmissione dei dati di consumo

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    consente la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma ulteriore quando ricorrono i presupposti di legge, applicata qui a carico della ricorrente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    impone, in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma di inserzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002

Massime di principio

  • Nel giudizio relativo a fatture per somministrazione di energia elettrica, la rilevazione dei consumi tramite contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità; il fornitore può fondare la pretesa su contratto, fatture e letture del distributore, mentre il cliente che contesti il conguaglio deve proporre contestazioni specifiche e indicare elementi concreti idonei a infirmare l'attendibilità dei dati.
  • Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. opera anche nei giudizi di pagamento: i fatti dedotti dalla parte attrice che non siano specificamente contestati dalla controparte possono essere posti a base della decisione senza ulteriore prova.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare doglianze sulla valutazione delle prove e sulla ricostruzione del fatto in censure di violazione di legge o di motivazione, quando la sentenza di merito sia sorretta da una motivazione coerente, congrua e non meramente apparente.
  • Chi invochi l'inosservanza di regole tecniche di fatturazione e trasmissione dei dati deve comunque confrontarsi con l'accertamento di merito sulla reale contestazione dei consumi e sull'attendibilità delle letture prodotte, non essendo sufficiente una critica generica ai documenti utilizzati dal fornitore.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazioneProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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