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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07893/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Firenze deducendo, in sostanza, l'erroneità della motivazione sul riconoscimento della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale e sull'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione. La Corte di cassazione rileva che i motivi sono generici perché non si confrontano effettivamente con la motivazione di merito: la Corte territoriale aveva valorizzato il giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, stabilmente inserito nell'attività criminosa dello spaccio di stupefacenti, la reiterazione senza soluzione di continuità di condotte analoghe, la conseguente pericolosità sociale e l'assenza di un radicamento territoriale apprezzabile, non essendo stata provata nemmeno la convivenza con il figlio maggiorenne nato in Italia.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in censure generiche o meramente assertive, prive di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Le valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, specie in tema di recidiva e pericolosità sociale, non sono sindacabili in cassazione se non vengono specificamente confutate.
  • Ai fini del riconoscimento della recidiva e dell'applicazione di misure di sicurezza, il giudice può valorizzare la stabilità dell'inserimento dell'imputato in un'attività criminosa, la reiterazione di condotte analoghe e l'assenza di un radicamento territoriale o familiare dimostrato.
  • La mancata prova di elementi fattuali addotti a sostegno di un radicamento familiare sul territorio può legittimare il giudizio negativo sulla personalità e sulla pericolosità sociale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiRecidivaPrescrizione del reato

Testo integrale

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