Cassazione Penale, Sentenza n. 00983/2026 del 12/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p.: il ricorrente contestava la mancanza di autonoma e specifica valutazione degli elementi indiziari (intercettazioni, dichiarazioni dei collaboratori, file contabili), la carenza di indicazione delle condotte a lui contestate e della valenza indiziaria, la mancata considerazione del tempo trascorso e della cessazione dell'attività, l'assenza di motivazione sull'impraticabilità di misure meno afflittive, l'insussistenza della gravità indiziaria rispetto alla partecipazione all'associazione e ai reati-fine, la illegittima applicazione dell'aggravante della trasnazionalità e l'insussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di recidiva, sproporzione della misura).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure, confermando che il G.i.p. e il Tribunale del riesame hanno compiuto autonome e congrue valutazioni: hanno valorizzato la convergenza di intercettazioni, dichiarazioni dei coindagati e documentazione (file excel) che indicavano il ruolo del ricorrente nella filiera delle frodi carosello e nei reati-fine; hanno ritenuto sussistenti la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (tra cui il pericolo di recidiva e la sofisticazione del meccanismo fraudolento) e legittima l'applicazione dell'aggravante della trasnazionalità; la custodia cautelare in carcere è stata dunque confermata e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; non è stata disposta la rimessione in libertà.
Norme richiamate
art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
richiama l'obbligo di autonoma valutazione da parte del giudice cautelare circa gli elementi indiziari e le esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che tale obbligo sia stato rispettato anche con rinvio per relationem purché il giudice dia conto del proprio esame critico.
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
consente al giudice del riesame di confermare o integrare le valutazioni del primo giudice e legittima, in certa misura, il richiamo per relationem di precedenti provvedimenti; la Corte ha ritenuto legittimo il richiamo alle risultanze del precedente provvedimento non definitivo quando il giudice del riesame svolge autonome considerazioni.
Massime di principio
- Per impugnare con successo un provvedimento cautelare è necessario evidenziare vizi di motivazione manifestamente illogici o l'assenza di una autonoma valutazione giuridicamente significativa: semplici richieste di diversa valutazione degli elementi probatori sono difficilmente accolte in sede di legittimità.
- Quando la contestazione riguarda intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori, occorre formulare censure puntuali: contestare la concreta univocità delle intercettazioni, indicare omissioni specifiche nei riscontri documentali o contraddizioni nelle dichiarazioni, invece di limitarsi a censurare genericamente la loro utilizzazione.
- Per contrastare il pericolo di recidiva e la richiesta di misura cautelare, è utile documentare la cessazione delle attività incriminate, la mancata frequenza dei luoghi di operatività e fornire proposte concrete e verificabili di misure alternative (es. obblighi specifici, misure interdittive, custodie meno afflittive) con spiegazione della loro idoneità.
- Se un provvedimento precedente è stato annullato, occorre spiegare perché il richiamo per relationem non può reggere nel caso concreto: dimostrare l'assenza di autonome valutazioni nel nuovo provvedimento o l'inutilizzabilità delle risultanze richiamate è più efficace che attaccare la ritualità formale del richiamo.
- Sull'aggravante della trasnazionalità, in sede cautelare la sua esclusione ha rilievo se incide effettivamente sull'an o sul quomodo della misura: la censura deve mostrare in che modo l'aggravante abbia determinato la misura applicata.
- In cassazione non è possibile ottenere una rilettura di merito degli indizi: il ricorso deve mirare a vizi di diritto e di motivazione (evidente illogicità, carenza motivazionale), non a una rivalutazione degli elementi di fatto.
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