Cassazione Penale, Ordinanza n. 24193/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto infondato il motivo perché lo spazio condominiale adibito a parcheggio integra pertinenza immediata della privata dimora, sicché corretta era la sussunzione nella fattispecie di furto in abitazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per concorso in furto in abitazione. Con l'unico motivo ha denunciato erronea applicazione della legge penale per la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di furto semplice, sostenendo che i giudici di merito avessero fatto un uso improprio della nozione di "privata dimora". La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che l'ingresso era avvenuto nello spazio condominiale destinato al parcheggio, qualificato come pertinenza immediata della privata dimora, con conseguente configurabilità del furto in abitazione.
Norme richiamate
richiamato come ipotesi alternativa di furto semplice, invocata dal ricorrente per ottenere la riqualificazione del fatto
ritenuto applicabile perché il fatto è stato commesso in uno spazio condominiale destinato al parcheggio, considerato pertinenza immediata della privata dimora
Massime di principio
- Ai fini del furto in abitazione, la nozione di privata dimora comprende anche le pertinenze immediate dell'abitazione, quando lo spazio accessibile sia funzionalmente collegato alla sfera domestica, come nel caso di un parcheggio condominiale.
- La doglianza che contesti la qualificazione del luogo come privata dimora è manifestamente infondata se il fatto è avvenuto in un'area che, per la sua destinazione e collocazione, rientra nella protezione rafforzata dell'art. 624-bis c.p.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura la ricostruzione giuridica del fatto senza confrontarsi con la ratio della decisione impugnata, specie se la motivazione di merito ha già correttamente spiegato la riconducibilità del luogo alla privata dimora.
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