Cassazione Penale, Sentenza n. 26799/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il detenuto, sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., aveva denunciato il divieto di acquistare e detenere nella camera di pernottamento compact disk musicali e relativo lettore digitale. Il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva accolto il reclamo ritenendo che il divieto potesse pregiudicare il diritto al trattamento rieducativo e ai 'piccoli gesti di normalità quotidiana'. Il Ministero impugnava sostenendo che la materia rientra nella disciplina e nella discrezionalità amministrativa (regolamento esecutivo e circolari dipartimentali) e che, per ragioni di sicurezza e organizzazione, il divieto è giustificato per i reparti 41-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ritenendo che per i detenuti in regime 41-bis l'Amministrazione penitenziaria possa limitare l'uso di dispositivi quali lettori CD se ciò è giustificato da esigenze di ordine e sicurezza e dalle implicazioni organizzative e di risorse connesse ai controlli e alla messa in sicurezza dei dispositivi/suporti. La Corte ha affermato che il contrassegno SIAE non è idoneo a garantire l'assenza di rischi e che il Tribunale di merito, prima di riconoscere il diritto all'uso ricreativo dei CD, deve verificare se la direzione abbia fatto scelte ragionevoli alla luce dell'onere di controllo e delle risorse necessarie. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza di Torino per nuovo giudizio con istruzioni motivate.
Norme richiamate
Ordinamento penitenziario, L. 26 luglio 1975, n. 354 - art. 41-bis
Prevede il regime penitenziario differenziato con limitazioni al trattamento intramurario per impedire comunicazioni e legami con l'ambiente delinquenziale. La Corte lo usa come fondamento per giustificare restrizioni più severe sull'introduzione e l'uso di dispositivi tecnologici nei reparti 41-bis.
Ordinamento penitenziario - art. 35-bis
Citato nella doglianza del Ministero come riferimento alla competenza amministrativa e alle misure detentive; nel testo non è stato assunto come principio decisivo ma come parte del quadro normativo invocato dall'Amministrazione.
Ordinamento penitenziario - art. 69
Richiamato dal Ministero nella contestazione; non è stato il centro della motivazione della Cassazione, che ha invece fondato il suo ragionamento sul bilanciamento tra trattamento e esigenze di sicurezza ex art. 41-bis.
Regolamento esecutivo all'ordinamento penitenziario - art. 40
Limita l'uso di lettori CD alle esigenze di lavoro e di studio previo nulla osta del direttore; la Corte riconosce che tale norma non preclude in assoluto un utilizzo ricreativo ma colloca la materia nell'alveo della discrezionalità amministrativa e del controllo direttivo.
Regolamento esecutivo all'ordinamento penitenziario - art. 14
Richiamato insieme all'art. 40 dal Ministero per sostenere l'assetto normativo sul materiale consentito; la Corte lo considera parte del quadro regolamentare che disciplina l'accesso e l'uso di dispositivi in carcere.
Circolare dipartimentale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
Predispone regole specifiche per i reparti 41-bis (es. ammissione solo di televisori e apparecchi radiofonici forniti dall'Amministrazione, divieto di personal computer, uso limitato di lettori per materiale giudiziario o di studio). È invocata dall'Amministrazione come base per il divieto e considerata dalla Corte elemento legittimante delle scelte organizzative dell'amministrazione penitenziaria.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 1, n. 29819 del 25/06/2021 (Ferraro)
Decisione richiamata per la problematica generale: bilanciamento tra diritto al trattamento e esigenze di sicurezza per i detenuti 41-bis; supporta l'orientamento della Corte sul punto.
Massime di principio
- Per i detenuti sottoposti al regime 41-bis l'Amministrazione penitenziaria può legittimamente limitare l'introduzione e l'uso di dispositivi tecnologici (es. lettori CD) quando tali strumenti possono favorire comunicazioni illecite o essere oggetto di manomissione.
- Il diritto al trattamento rieducativo e ai 'piccoli gesti di normalità' non impone una riapertura automatica all'uso di strumenti personali: tale diritto va bilanciato con specifiche esigenze di ordine e sicurezza e con la fattibilità pratica dei controlli.
- La presenza del contrassegno SIAE sui supporti non basta a garantire l'assenza di rischi collegati ai contenuti o alla possibile strumentalizzazione dei dispositivi; sono necessari controlli tecnici e procedure di sicurezza aggiuntive.
- Spetta all'Amministrazione individuare soluzioni organizzative e tecniche (protocolli, messa in sicurezza dei dispositivi, risorse per controlli) e, se il divieto è adottato, motivarlo con riferimento all'onere operativo e ai rischi concreti.
- Il giudice amministrativo o giudice di sorveglianza non deve sostituirsi automaticamente all'Amministrazione ma, prima di ritenere illegittimo il divieto, deve accertare se le esigenze di sicurezza siano veramente prive di rimedio o se l'Amministrazione abbia richiesto adempimenti inesigibili.
- In caso di autorizzazione condizionata, occorre che le misure autorizzative prevedano procedure chiare di controllo e verifiche dei dispositivi e dei supporti, nonché valutazioni sulle risorse necessarie per garantirle.
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