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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20274/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando la loro genericità e l'assenza di una specifica critica ai passaggi motivazionali della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorsi, proposti nell'interesse di due imputati contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 25/06/2024, deducevano con un unico motivo il vizio di motivazione. In particolare, si lamentava il rigetto delle censure formulate in appello e la pretesa mancanza di motivazione a sostegno della decisione di secondo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto che la doglianza fosse formulata in modo generico, poiché non conteneva un'analitica analisi dei passaggi motivazionali ritenuti viziati né una specifica illustrazione in fatto e in diritto delle ragioni dell'asserito vizio, limitandosi a richiamare in modo non specifico la mancata considerazione delle difese.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, con obbligo di pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che denunci un vizio di motivazione deve contenere una critica specifica e puntuale dei passaggi argomentativi della decisione impugnata; non è sufficiente una mera affermazione generica di mancata considerazione delle doglianze difensive.
  • La deduzione del vizio motivazionale è inammissibile quando non siano indicati, in modo analitico, i profili della motivazione censurati e le ragioni fattuali e giuridiche per cui essi sarebbero viziati.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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