Cassazione Penale, Ordinanza n. 12123/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte di cassazione deducendo un solo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 581 c.p.p. e vizio di motivazione con riguardo alla declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi. Sosteneva, in sintesi, che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non specifici i motivi d'appello. La Cassazione rileva però che il ricorso non indica adeguatamente il nesso tra le ragioni poste a base della decisione impugnata e quelle sviluppate nell'atto di impugnazione, limitandosi a doglianze generiche sulle asserite carenze motivazionali, senza precisare quali censure di merito sarebbero state trascurate dal giudice d'appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura fosse a sua volta generica e priva di specifica correlazione con la decisione impugnata, richiamando il principio secondo cui la mancanza di specificità del motivo ricorre non solo quando il motivo è indeterminato, ma anche quando non si confronta con la motivazione della sentenza censurata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma è richiamata quale parametro per valutare la specificità dei motivi di impugnazione; la Corte sottolinea che il motivo deve confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di impugnazione è specifico solo se si confronta in modo puntuale con le ragioni poste a fondamento della decisione censurata; non basta una critica generica o assertiva.
- La mancanza di specificità ricorre anche quando il ricorso non individua quali passaggi o censure del precedente atto di impugnazione sarebbero stati ignorati dal giudice di merito.
- La genericità del motivo e l'assenza di correlazione tra doglianza e motivazione della decisione impugnata determinano l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Come è indicizzato
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