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Sentenza

Sentenza n. 428/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1124/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 05.09.2024.

Giustizia amministrativa202501632

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1124/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1124/2024, passata in giudicato il 4 aprile 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'ulteriore eventuale inadempimento, il Collegio ha nominato sin d'ora, su istanza della ricorrente, un commissario ad acta nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, da insediarsi e provvedere entro i successivi novanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e con distrazione delle spese a favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare il termine per l'adempimento e predisporre misure sostitutive mediante commissario ad acta.

  • art. 112 c.p.a.

    Richiamabile quale disciplina generale dell'azione di ottemperanza al giudicato, la cui applicazione presuppone l'esistenza di una decisione esecutiva e l'inadempimento dell'amministrazione; il testo della sentenza non lo cita espressamente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando una sentenza passata in giudicato, previamente notificata per la decorrenza del termine dilatorio di esecuzione, non sia stata eseguita dall'amministrazione obbligata.
  • In presenza di perdurante inadempimento, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni del giudicato entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione entro il termine assegnato.
  • La nomina del commissario ad acta può individuare un dirigente dell'amministrazione competente o un funzionario da questi delegato, anche con facoltà di subdelega, per il compimento degli adempimenti sostitutivi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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