Cassazione Civile, Ordinanza n. 23541/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per tassa automobilistica relativa agli anni 2011/2012, emesso dalla Regione Calabria in relazione a un veicolo intestato al contribuente secondo il pubblico registro automobilistico. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo che egli avesse provato di avere perso il possesso del veicolo per furto nell'agosto 2008 e che, anche in mancanza di annotazione della perdita di possesso al PRA, la tassa non fosse dovuta per gli anni successivi. La Regione ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 32, del d.l. n. 953/1982, sostenendo che la norma distingue tra perdita dell'intestazione e perdita del possesso ma, in entrambi i casi, richiede l'annotazione nel pubblico registro per far cessare l'obbligo tributario; ha inoltre sostenuto che solo in presenza di documenti aventi data certa è possibile ottenere una trascrizione o annotazione con effetto retroattivo, idonea a far cessare retroattivamente il tributo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della Regione. Ha ritenuto che la CTR avesse correttamente richiamato il principio secondo cui la risultanza del PRA costituisce presunzione relativa superabile con prova contraria, ma avesse errato nel considerare sufficiente la mera allegazione del furto e della perdita di possesso senza verificare che tale circostanza fosse dimostrata da documentazione avente data certa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente contro l'avviso di accertamento. Le spese di legittimità sono state poste a carico del contribuente, mentre non sono state liquidate spese dei gradi di merito perché la Regione non vi si era costituita.
Norme richiamate
art. 5, comma 32, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953
La norma pone una presunzione relativa di appartenenza del veicolo in capo all'intestatario risultante dal pubblico registro; la presunzione può essere vinta solo con prova contraria fondata su documenti aventi data certa. L'annotazione o trascrizione nel pubblico registro ha finalità fiscali e rileva ai fini della cessazione dell'obbligo tributario.
L. 28 febbraio 1983, n. 53
Legge di conversione del d.l. n. 953/1982, richiamata come base normativa dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica e del relativo meccanismo probatorio.
art. 53 Cost.
È richiamato solo per ricordare che la Corte costituzionale ha escluso l'illegittimità della disciplina, valorizzando l'onere di diligenza dell'interessato e la natura di presunzione relativa delle risultanze del PRA.
Massime di principio
- Nel regime della tassa automobilistica, l'intestazione del veicolo risultante dal pubblico registro opera come presunzione relativa del presupposto impositivo, superabile solo con prova contraria adeguata.
- La perdita di possesso del veicolo, anche se derivante da furto, non è di per sé sufficiente a escludere l'obbligo tributario se non è dimostrata con documentazione avente data certa idonea a vincere la presunzione derivante dalle risultanze del registro.
- Il giudice di merito, quando ritenga superata la presunzione di appartenenza del veicolo, deve verificare e dare conto dell'esistenza di documenti muniti di data certa che provino l'evento dedotto dal contribuente.
- In assenza di tale verifica documentale, la decisione che escluda la debenza della tassa automobilistica è viziata per violazione dell'art. 5, comma 32, d.l. n. 953/1982.
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