Cassazione Penale, Ordinanza n. 20269/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati i motivi perché diretti soltanto a sollecitare una rivalutazione del merito del provvedimento impugnato, motivato in modo logicamente coerente sulla scelta di mantenere la misura alternativa in Italia e non in Slovenia. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva accolto solo in parte la richiesta di misure alternative alla detenzione. Dal testo emerge che il giudice di sorveglianza ha ritenuto di mantenere la misura alternativa in Italia e non di trasferirla in Slovenia, valorizzando che il condannato era già in detenzione domiciliare in Italia, in un appartamento in affitto a Cordovado, con autorizzazione a lavorare per una ditta operante anche nelle province di Treviso e Venezia; secondo il Tribunale, il trasferimento a Maribor presso la casa del figlio avrebbe interrotto un percorso di esecuzione alternativa già in corso. Il ricorso censurava tale valutazione, ma la Cassazione ha ritenuto che le doglianze si limitassero a contestare il merito del giudizio di sorveglianza, senza individuare manifesta illogicità della motivazione.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito quando la motivazione del provvedimento impugnato sia logicamente coerente e non presenti manifeste illogicità.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione contro un'ordinanza di sorveglianza, le censure devono individuare specifici vizi di legittimità della motivazione e non limitarsi a contrapporre una diversa lettura dei fatti.
- La scelta del luogo di esecuzione di una misura alternativa può essere sorretta dalla considerazione della continuità del percorso trattamentale già in atto e delle concrete modalità di svolgimento della detenzione domiciliare e dell'attività lavorativa autorizzata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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