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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34295/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Due imputati, cittadini cileni, hanno impugnato la sentenza della Corte d’appello di Milano del 14 aprile 2026, pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. in parziale riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Milano del 4 dicembre 2025. La decisione d’appello aveva rideterminato la pena per il concorso in rapina aggravata dal fatto di essere commessa da più persone riunite. Con un unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, lett. c) ed e), c.p.p., la difesa ha lamentato la mancata derubricazione del fatto in furto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi: la censura sulla qualificazione giuridica del fatto non è consentita contro una sentenza pronunciata all’esito del concordato sui motivi d’appello ex art. 599-bis c.p.p., poiché l’accordo sui punti concordati comporta la rinuncia a proporre in cassazione doglianze ulteriori, anche su questioni rilevabili d’ufficio. Fa eccezione l’irrogazione di una pena illegale, ipotesi non ricorrente nel caso concreto. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, somma determinata equitativamente in ragione dei motivi dedotti e dei profili di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Questa Corte, infatti, ha costantemente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, evenienza, questa, che non ricorre nel caso in esame.

    Il concordato sui motivi d’appello preclude la successiva censura in cassazione della qualificazione giuridica del fatto e, più in generale, delle questioni comprese nei punti concordati, anche se rilevabili d’ufficio; resta salva l’ipotesi di pena illegale.

  • art. 606, lett. c) ed e), c.p.p.

    Osserva il Collegio che i ricorsi sono inammissibili in quanto il motivo dedotto non è consentito in sede di legittimità.

    La censura volta a ottenere la derubricazione del fatto, proposta contro una sentenza resa all’esito del concordato sui motivi d’appello, non è deducibile in cassazione nel caso esaminato.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – della somma di € 3.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

    Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella causa d’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, quantificata equitativamente.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione contro una sentenza pronunciata all’esito del concordato sui motivi d’appello ex art. 599-bis c.p.p. quando censura la qualificazione giuridica del fatto, poiché l’accordo sui punti concordati comporta la rinuncia a dedurre ulteriori doglianze in sede di legittimità, anche se relative a questioni rilevabili d’ufficio.
  • La preclusione derivante dal concordato sui motivi d’appello non opera rispetto alla censura concernente l’irrogazione di una pena illegale.
  • Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali; la somma alla Cassa delle ammende è applicabile quando siano ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

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