Cassazione Penale, Ordinanza n. 29584/2026 del 04/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il tribunale di sorveglianza aveva revocato l'affidamento in prova ai servizi sociali già concesso alla ricorrente, ritenendo che plurimi episodi di furto commessi durante la misura, insieme all'emersione di due ulteriori condanne per furti commessi poco prima dell'ammissione al beneficio, dimostrassero una condotta incompatibile con la prosecuzione della misura e l'assenza di un effettivo percorso di recupero. Lo stesso tribunale aveva inoltre negato la detenzione domiciliare, ritenendo la ricorrente del tutto inaffidabile e incapace di rispettare prescrizioni anche più restrittive. Con il ricorso per cassazione la difesa contestava soprattutto il giudizio prognostico negativo sulla futura osservanza delle prescrizioni, lamentando l'erroneità della valutazione del pericolo di violazione della misura più rigorosa e deducendo illogicità e carenza di motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le doglianze miravano in realtà a una nuova valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione del tribunale di sorveglianza era adeguata sia quanto ai presupposti della revoca dell'affidamento in prova sia quanto al diniego di una misura alternativa diversa e più restrittiva, essendo stata specificamente valorizzata l'inaffidabilità della ricorrente nel rispetto delle prescrizioni, emersa sia prima dell'inizio della misura sia durante il suo svolgimento. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove non manchino profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
richiamata quale base per ritenere congrua la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del fatto o del merito della prognosi formulata dal giudice di sorveglianza.
- La motivazione del tribunale di sorveglianza è sufficiente quando dia conto in modo coerente sia delle ragioni della revoca della misura alternativa sia dell'eventuale inidoneità di una misura diversa e più restrittiva, valorizzando la concreta inaffidabilità del condannato nel rispetto delle prescrizioni.
- La commissione di ulteriori reati durante la misura alternativa e l'emersione di condotte pregresse incompatibili con il percorso trattamentale possono legittimare la revoca del beneficio e la negazione di misure alternative successive.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando non manchino profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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