Cassazione Penale, Sentenza n. 39973/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, tramite difensore, impugnavano la sentenza per due ragioni principali: 1) violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per manifesta illogicità della motivazione nel non aver riconosciuto l'ipotesi di tentata rapina impropria, sostenendo che non era stata acquisita la piena ed effettiva disponibilità del bene a causa della continua supervisione della persona offesa e degli operatori di polizia; 2) violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per manifesta illogicità nella mancata esclusione della recidiva, rilevando l'assenza di danno e la vetustà dei precedenti che, a loro avviso, avrebbero dovuto escludere l'aggravante
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati e reiterativi di questioni già esaminate in sede di merito. Sul primo motivo ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui per la consumazione della rapina impropria non è richiesta l'acquisizione di un possesso autonomo e duraturo: è sufficiente la sottrazione del bene anche se il controllo del personale di vigilanza o della persona offesa può impedire la successiva acquisizione di una disponibilità autonoma. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la valutazione di fatto secondo la quale i due imputati avevano già compiuto la sottrazione del cellulare e se ne erano temporaneamente appropriati. Sul secondo motivo ha ritenuto non illogico il riconoscimento della recidiva sulla base della natura dei precedenti e della loro precedente utilizzazione in altra pronuncia. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, la Cassazione ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.)
Norme richiamate
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Utilizzato come criterio per valutare la doglianza sulla motivazione: la Corte ha ritenuto i motivi dedotti manifestamente infondati e reiterativi, non integranti i presupposti di ammissibilità
Dispositivo richiamato per la statuizione sulle spese e per il pagamento alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con determinazione equitativa della somma in considerazione dei profili di colpa emergenti dal ricorso
Giurisprudenza consolidata (Cass. Sez. 2, nn. 15584/2021 e 11135/2017)
Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Rv. 281117; Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Rv. 269858
Principio applicato dalla Corte: per la consumazione della rapina impropria non è necessario il possesso pieno e duraturo del bene; è sufficiente la sottrazione e il mero controllo di vigilanza volto ad impedire l'acquisizione di una successiva disponibilità autonoma non esclude la consumazione
Massime di principio
- Per la rapina impropria la consumazione può realizzarsi anche senza che l'agente ottenga un possesso duraturo del bene: la sottrazione e anche una disponibilità temporanea sono sufficienti
- La mera presenza o il controllo da parte della persona offesa o di operatori di polizia che impediscono una successiva acquisizione di disponibilità autonoma non precludono la consumazione del reato
- In Cassazione i motivi che ripetono o riformulano questioni già esaminate in grado di merito sono frequentemente dichiarati inammissibili: è necessario sollevare questioni di diritto nuove e fondate per superare il filtro di ammissibilità
- Il riconoscimento della recidiva può fondarsi sulla natura e sul contenuto dei precedenti anche se non vi è un danno evidente alla vittima; l'anzianità dei precedenti non esclude automaticamente l'aggravante se la loro natura giustifica la valutazione
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile il giudice può condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e a una somma a titolo di ammenda (Cassa delle ammende), determinandola equitativamente in relazione ai profili di colpa connessi al ricorso
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