Cassazione Civile, Sentenza n. 23139/2020 del 22/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto del Tribunale di Siena che aveva respinto il reclamo di Fabbri avverso l'ordine di cancellazione dell'ipoteca da lui iscritta su un immobile assegnato a un socio nell'ambito di un concordato preventivo con piano di continuità gestionale. Il nodo giuridico riguardava se, trattandosi di trasferimento avvenuto nell'ambito della continuazione dell'attività d'impresa e non di una vendita procedimentalizzata, potesse operare l'effetto "purgativo" previsto per le vendite eseguite in esecuzione del concordato (richiamo all'art. 108 e all'art. 182, comma 5, l. fall.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Fabbri in parte sostanziale: ha cassato il decreto del Tribunale di Siena e rinviato la causa per nuovo esame. La Corte ha ritenuto che il trasferimento dell'immobile fosse frutto della continuazione dell'attività della cooperativa e non di una procedura di dismissione formalizzata e competitiva. Pertanto il giudice delegato non poteva disporre la cancellazione dell'ipoteca ai sensi dell'art. 108 l. fall., poiché l'effetto purgativo è giustificato solo quando la cessione avvenga secondo i principi di stima, pubblicità e competitività (cioè secondo le regole applicabili agli artt. 105-108-ter quando compatibili). In mancanza di tali condizioni la cancellazione deve avvenire secondo le regole del diritto comune.
Norme richiamate
art. 108 l. fall.
non presente una citazione testuale precisa nel provvedimento (ma si fa riferimento alla disciplina della purgazione delle iscrizioni e al comma 5 nel testo)
L'art. 108 va applicato per le vendite/cessioni eseguite nell'ambito della procedura solo se ricorrono le condizioni di procedimentalizzazione (stima, pubblicità, competitività) previste dalla disciplina invocata; non giustifica la purgazione delle iscrizioni quando il trasferimento è frutto della normale continuazione dell'attività d'impresa senza procedura competitiva
art. 182, comma 5, l. fall.
"alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo"
Rinvio agli artt. 105-108-ter "in quanto compatibili"; la disposizione comporta l'applicazione della disciplina che giustifica l'effetto purgativo solo ove la cessione segua le regole di pubblicità, stima e competitività richiamate dalla normativa invocata
art. 186-bis l. fall.
nessuna citazione testuale estesa nel testo
Disciplina il concordato in continuità e include al primo comma la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa; tuttavia non disciplina le modalità di liquidazione di tali beni e dunque va integrato, nei limiti di compatibilità, con la disciplina generale delle cessioni (art. 182 e, per rinvio, artt. 105-108-ter)
art. 163-bis l. fall.
nessuna citazione testuale estesa nel testo
Disciplina le offerte concorrenti e la procedura competitiva per la vendita di beni indicati nel piano; la Corte lo richiama per sottolineare che, anche quando è previsto un acquirente individuato, la procedura competitiva di evidenza pubblica può essere richiesta come condizione per la purgazione delle iscrizioni
artt. 105-108-ter l. fall.
si fa riferimento come coacervo di principi di "pubblicità, competitività e stima"
Sono la disciplina di riferimento per le vendite procedimentalizzate: impongono regole di stima, pubblicità e competizione finalizzate al miglior soddisfacimento dei creditori; l'applicazione di tali regole giustifica l'ordine di cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli
art. 2741 c.c.
nessuna citazione testuale estesa nel testo
Principio di parità tra creditori; la Corte osserva che il rispetto delle regole di procedura (stima, pubblicità, competitività) è lo strumento che garantisce un trattamento coerente dei creditori rispetto alla soddisfazione del loro diritto di prelazione
art. 111, comma 7, Cost.
nessuna citazione testuale estesa nel testo
Fondamento costituzionale della ricorribilità per cassazione dei provvedimenti in materia esecutiva connessi al concordato; autorizza il sindacato di legittimità sugli atti del giudice delegato e del Tribunale che incidono sui diritti reali di garanzia
art. 12 preleggi
nessuna citazione testuale estesa nel testo
Regola l'uso dei lavori preparatori/relazioni al disegno di legge come ausiliari dell'interpretazione; la Corte osserva che i lavori preparatori hanno valore sussidiario e non possono prevalere sul significato del testo normativo, ma possono aiutare a chiarire l'intento normativo quando il testo è ambiguo
Massime di principio
- La cancellazione "purgativa" delle iscrizioni pregiudizievoli su ordine del giudice delegato è ammessa solo se il trasferimento del bene è avvenuto secondo procedure formalizzate che rispettino i principi di stima, pubblicità e competitività (artt. 105-108-ter richiamati dall'art. 182, comma 5)
- Le cessioni o assegnazioni che derivano dalla normale continuazione dell'attività d'impresa e sono realizzate sul libero mercato, senza procedura competitiva, non rientrano nell'effetto purgativo previsto per le vendite procedimentalizzate e la cancellazione delle iscrizioni deve seguire le regole del diritto comune
- Il fatto che il trasferimento sia stato eseguito da soggetti diversi dal liquidatore giudiziale non è di per sé decisivo: conta la modalità della cessione (se procedimentalizzata e pubblica o se libera contrattazione privata)
- Le differenze di trattamento fra creditori non devono dipendere dalla scelta del debitore tra concordato liquidatorio o in continuità, ma dalle regole effettive con cui è stata svolta la dismissione del bene; la procedura competitiva tutela la parità dei creditori
- I lavori preparatori e la relazione ministeriale possono essere utili ma hanno valore sussidiario; l'interpretazione deve partire dal testo normativo e dal bilanciamento sistematico delle norme
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