Sentenza del 24/03/2016 n. 1721 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
CREDITO IVA - Omessa dichiarazione Iva - Legittimità credito - Sussiste - Utilizzo credito in compensazione - Violazione principio continuità periodi d'imposta - Divieto compensazione - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ riconosciuto che il credito IVA può sussistere anche in caso di omessa dichiarazione; tuttavia, il suo utilizzo in compensazione è ritenuto illegittimo quando viola il principio di continuità temporale tra i periodi d’imposta. Di conseguenza, la contestazione dell’Agenzia sull’utilizzo in compensazione è accolta. Il testo fornito non riporta statuizioni sulle spese né altri dettagli processuali.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda se un credito IVA possa essere utilizzato in compensazione quando la dichiarazione del periodo d’imposta in cui il credito doveva essere indicato è stata omessa. L’Agenzia ha contestato la compensazione invocando la violazione del principio di continuità temporale tra i periodi d’imposta previsto dal d.P.R. 633/1972. Il testo fornito non indica gli ulteriori motivi delle parti, gli importi, le date, l’atto impugnato o il giudice e il grado di provenienza.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Pur sussistendo il credito Iva anche nei casi di omessa dichiarazione, è' illegittimo il suo utilizzo in compensazione per violazione del principio di continuità temporale dei periodi d'imposta statuito dal d.P.R. 633/1972.
L’omessa dichiarazione non estingue di per sé il credito IVA, ma non consente di superare le regole di continuità tra periodi d’imposta: la compensazione può quindi essere negata se il credito non è stato riportato secondo tale continuità.
Massime di principio
- L’omessa presentazione della dichiarazione IVA non comporta automaticamente la perdita del credito, se questo è effettivamente esistente e dimostrabile.
- La sussistenza del credito e la possibilità di utilizzarlo in compensazione sono questioni distinte: il credito può esistere, ma la compensazione può essere illegittima se non rispetta il principio di continuità tra periodi d’imposta.
- In casi analoghi occorre verificare sia la prova sostanziale del credito sia il rispetto degli adempimenti e delle regole temporali che ne disciplinano il riporto e l’utilizzo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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