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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29263/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, titolare di una ditta individuale, è stato condannato in primo grado e in appello a 1 anno e 4 mesi di reclusione per dichiarazione infedele in materia di IVA, per avere omesso di indicare nella dichiarazione dei redditi/IVA relativa al 2014 elementi attivi inferiori a quelli effettivi. Nel ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione di legge sulla responsabilità penale, assumendo che la condanna fosse fondata solo sullo spesometro e non su reali indagini o prove; 2) vizio di motivazione, perché la Corte territoriale avrebbe fatto esclusivo affidamento su presunzioni tributarie senza accertamenti su conti correnti e movimenti contabili; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per l'inversione dell'onere della prova; 4) violazione del ne bis in idem sostanziale e del principio di proporzionalità, in ragione di precedenti sanzioni amministrative tributarie per i medesimi fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi tre motivi mirassero in realtà a una rivalutazione del fatto e della prova, profili riservati al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità quando sorretti da motivazione congrua e non manifestamente illogica. Ha inoltre rilevato che la sentenza d'appello aveva fondato l'accertamento su dati oggettivi e non contestati, in particolare sull'acquisto di telefoni cellulari per euro 728.000, sulla loro successiva rivendita tramite piattaforme digitali e sulla mancata tenuta della contabilità e mancata indicazione di tali operazioni in dichiarazione, a fronte di un volume d'affari dichiarato di soli euro 122.000. Quanto al quarto motivo, la censura è stata ritenuta tardiva perché non risultava compresa tra i motivi di appello e non era stata specificamente contestata la ricostruzione del gravame operata dalla sentenza impugnata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per dichiarazione infedele; la Corte non ne ridefinisce la portata, ma dà per acquisito che la condotta contestata consista nell'indicazione in dichiarazione di elementi attivi inferiori al vero al fine di evadere l'IVA.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, della sanzione pecuniaria; nel caso concreto è stata applicata la sanzione di 3.000 euro.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato solo in via implicita nella logica del controllo sulla valutazione della prova, nel senso che la motivazione del giudice di merito è insindacabile in cassazione se congrua, esauriente e non manifestamente illogica.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione del fatto.
  • La motivazione del giudice di merito è insindacabile in cassazione quando risulti completa, logica e capace di dar conto delle ragioni della decisione, anche se il ricorrente propone una lettura alternativa delle prove.
  • L'accertamento della dichiarazione infedele può essere fondato su dati oggettivi e riscontri documentali idonei a dimostrare l'effettivo volume d'affari, non essendo necessario che l'amministrazione o il giudice si arrestino a mere presunzioni tributarie se vi sono elementi concreti e non contestati.
  • Dedurre per la prima volta in cassazione una questione non proposta come motivo di appello integra una censura tardiva e quindi inammissibile.
  • La deduzione del ne bis in idem sostanziale e del principio di proporzionalità, se non introdotta tempestivamente nei gradi di merito, non può essere scrutinata per la prima volta in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione infedeleImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della provaNe bis in idem

Testo integrale

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