Cassazione Penale, Ordinanza n. 29263/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, titolare di una ditta individuale, è stato condannato in primo grado e in appello a 1 anno e 4 mesi di reclusione per dichiarazione infedele in materia di IVA, per avere omesso di indicare nella dichiarazione dei redditi/IVA relativa al 2014 elementi attivi inferiori a quelli effettivi. Nel ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione di legge sulla responsabilità penale, assumendo che la condanna fosse fondata solo sullo spesometro e non su reali indagini o prove; 2) vizio di motivazione, perché la Corte territoriale avrebbe fatto esclusivo affidamento su presunzioni tributarie senza accertamenti su conti correnti e movimenti contabili; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per l'inversione dell'onere della prova; 4) violazione del ne bis in idem sostanziale e del principio di proporzionalità, in ragione di precedenti sanzioni amministrative tributarie per i medesimi fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi tre motivi mirassero in realtà a una rivalutazione del fatto e della prova, profili riservati al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità quando sorretti da motivazione congrua e non manifestamente illogica. Ha inoltre rilevato che la sentenza d'appello aveva fondato l'accertamento su dati oggettivi e non contestati, in particolare sull'acquisto di telefoni cellulari per euro 728.000, sulla loro successiva rivendita tramite piattaforme digitali e sulla mancata tenuta della contabilità e mancata indicazione di tali operazioni in dichiarazione, a fronte di un volume d'affari dichiarato di soli euro 122.000. Quanto al quarto motivo, la censura è stata ritenuta tardiva perché non risultava compresa tra i motivi di appello e non era stata specificamente contestata la ricostruzione del gravame operata dalla sentenza impugnata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna per dichiarazione infedele; la Corte non ne ridefinisce la portata, ma dà per acquisito che la condotta contestata consista nell'indicazione in dichiarazione di elementi attivi inferiori al vero al fine di evadere l'IVA.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, della sanzione pecuniaria; nel caso concreto è stata applicata la sanzione di 3.000 euro.
Richiamato solo in via implicita nella logica del controllo sulla valutazione della prova, nel senso che la motivazione del giudice di merito è insindacabile in cassazione se congrua, esauriente e non manifestamente illogica.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione del fatto.
- La motivazione del giudice di merito è insindacabile in cassazione quando risulti completa, logica e capace di dar conto delle ragioni della decisione, anche se il ricorrente propone una lettura alternativa delle prove.
- L'accertamento della dichiarazione infedele può essere fondato su dati oggettivi e riscontri documentali idonei a dimostrare l'effettivo volume d'affari, non essendo necessario che l'amministrazione o il giudice si arrestino a mere presunzioni tributarie se vi sono elementi concreti e non contestati.
- Dedurre per la prima volta in cassazione una questione non proposta come motivo di appello integra una censura tardiva e quindi inammissibile.
- La deduzione del ne bis in idem sostanziale e del principio di proporzionalità, se non introdotta tempestivamente nei gradi di merito, non può essere scrutinata per la prima volta in sede di legittimità.
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