Cassazione Penale, Ordinanza n. 32073/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che ne aveva confermato la responsabilità per rapina. La difesa ha contestato, in primo luogo, la ricostruzione dei fatti e l'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa valutazione delle prove e una alternativa lettura della dinamica; in secondo luogo, ha censurato il trattamento sanzionatorio sotto due profili, lamentando l'inadeguatezza della risposta al rilievo difensivo sulla funzione di mero palo svolta dall'imputato e contestando la mancata mitigazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo sulla responsabilità non scrutinabile in sede di legittimità perché, in presenza di doppia conforme, le doglianze miravano a una rivalutazione del compendio probatorio e a una ricostruzione alternativa dei fatti. Ha inoltre rilevato che i giudici di merito avevano già fornito motivazione congrua sulla diretta partecipazione dell'imputato all'azione predatoria e sull'accerchiamento della vittima. Quanto ai motivi sul trattamento sanzionatorio, uno aveva già trovato adeguata risposta nella sentenza impugnata con riferimento alla centralità della funzione di palo; l'altro risultava incompatibile con le ulteriori affermazioni della decisione circa la non mitigabilità della pena in ragione della gravità e brutalità dell'atto predatorio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dell'imputato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme sulla responsabilità, il ricorso per cassazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di ricostruzione alternativa dei fatti.
- Le censure che si limitano a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio rispetto a quella logicamente e congruamente motivata dai giudici di merito sono inammissibili in sede di legittimità.
- Il controllo della Cassazione sul trattamento sanzionatorio è limitato alla tenuta logico-giuridica della motivazione: se la sentenza di merito ha già valorizzato elementi come il ruolo svolto nell'azione e la gravità del fatto, la doglianza difensiva non può essere meramente assertiva o incompatibile con le premesse della decisione impugnata.
- La qualificazione della pena come non mitigabile, ove sorretta da motivazione coerente sulla gravità e brutalità del fatto, esclude che la censura sulla mancata riduzione possa essere accolta in cassazione.
Come è indicizzato
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