Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1918/2026 - Napoli, Sezione 4

Giustizia amministrativa202604035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: parere negativo espresso dal Comitato Universitario per la Regione Campania sull’istanza di accreditamento TFA presso la sede di Napoli

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comitato universitario regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’università ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il parere negativo espresso dal Comitato Universitario per la Regione Campania nella seduta del 5 maggio 2026 e comunicato il 6 maggio 2026, relativo all’istanza di accreditamento TFA presentata il 27 aprile 2026. Il testo dell’ordinanza non specifica gli ulteriori motivi di legittimità dedotti nel ricorso, né illustra in dettaglio le censure rivolte al parere.

La decisione

La domanda cautelare è stata respinta. Il TAR ha rilevato che, alla luce degli artt. 2, commi 3 e 4, del d.m. n. 948 del 1° dicembre 2016, non emerge, per quanto valutabile nella fase cautelare, la vincolatività del parere impugnato rispetto al successivo provvedimento di competenza ministeriale. Inoltre, tale provvedimento ministeriale non risultava ancora adottato. Ne consegue che mancava, allo stato, il necessario periculum in mora, non essendo dimostrato un pregiudizio cautelabile derivante immediatamente dal parere. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda e della decisione cautelare; la tutela è stata negata per difetto del periculum in mora.

  • art. 2, commi 3 e 4, d.m. n. 948 del 1° dicembre 2016

    Secondo il TAR, dagli indici normativi non emerge la vincolatività del parere del Comitato rispetto al successivo provvedimento ministeriale di accreditamento.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il periculum in mora difetta quando l’atto impugnato non risulta vincolante rispetto al successivo provvedimento amministrativo destinato a definire la posizione dell’interessato e tale provvedimento non è ancora stato adottato.
  • La mera adozione di un parere negativo non giustifica di per sé la sospensione cautelare quando, secondo la disciplina applicabile, il parere non determina necessariamente il contenuto del successivo provvedimento ministeriale.

Come è indicizzato

MaterieAFAM, enti di ricerca e formazioneTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.