Ordinanza n. 1918/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere negativo espresso dal Comitato Universitario per la Regione Campania sull’istanza di accreditamento TFA presso la sede di Napoli
Esito
Favorevole al resistente (comitato universitario regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’università ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il parere negativo espresso dal Comitato Universitario per la Regione Campania nella seduta del 5 maggio 2026 e comunicato il 6 maggio 2026, relativo all’istanza di accreditamento TFA presentata il 27 aprile 2026. Il testo dell’ordinanza non specifica gli ulteriori motivi di legittimità dedotti nel ricorso, né illustra in dettaglio le censure rivolte al parere.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta. Il TAR ha rilevato che, alla luce degli artt. 2, commi 3 e 4, del d.m. n. 948 del 1° dicembre 2016, non emerge, per quanto valutabile nella fase cautelare, la vincolatività del parere impugnato rispetto al successivo provvedimento di competenza ministeriale. Inoltre, tale provvedimento ministeriale non risultava ancora adottato. Ne consegue che mancava, allo stato, il necessario periculum in mora, non essendo dimostrato un pregiudizio cautelabile derivante immediatamente dal parere. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento della domanda e della decisione cautelare; la tutela è stata negata per difetto del periculum in mora.
art. 2, commi 3 e 4, d.m. n. 948 del 1° dicembre 2016
Secondo il TAR, dagli indici normativi non emerge la vincolatività del parere del Comitato rispetto al successivo provvedimento ministeriale di accreditamento.
Massime di principio
- In sede cautelare, il periculum in mora difetta quando l’atto impugnato non risulta vincolante rispetto al successivo provvedimento amministrativo destinato a definire la posizione dell’interessato e tale provvedimento non è ancora stato adottato.
- La mera adozione di un parere negativo non giustifica di per sé la sospensione cautelare quando, secondo la disciplina applicabile, il parere non determina necessariamente il contenuto del successivo provvedimento ministeriale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 413/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 414/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 415/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 416/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 417/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 418/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →