Cassazione Penale, Ordinanza n. 02738/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione impugnata era una sentenza della Corte di appello di Roma, che in riforma della pronuncia di primo grado aveva rideterminato la pena inflitta a un imputato, ritenuto colpevole del reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale. Il ricorrente ha proposto un solo motivo, deducendo la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. In Cassazione si è sostenuto che il reato sarebbe già estinto, ma il Collegio ha rilevato che per il delitto contestato il termine massimo di prescrizione è di dieci anni, sicché, essendo il fatto collocato al 31 dicembre 2015, la maturazione del termine sarebbe avvenuta solo il 31 dicembre 2025, dunque dopo sia la sentenza impugnata sia la decisione di legittimità.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché il termine massimo di prescrizione del reato tributario contestato, calcolato in dieci anni ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000, non era ancora maturato alla data della sentenza di appello né alla data della decisione di Cassazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice contestata per l'omessa presentazione della dichiarazione annuale
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000
prevede, per il reato contestato, un termine massimo di prescrizione di dieci anni
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Per il reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale in materia tributaria, il termine massimo di prescrizione va computato in dieci anni quando ricorre la disciplina speciale di cui all'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000.
- Ai fini della prescrizione occorre verificare la data di consumazione del reato e confrontarla con il momento della decisione: se il termine non è ancora maturato, la doglianza è infondata.
- Il ricorso per cassazione fondato unicamente su una prescrizione non ancora maturata è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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