Cassazione Civile, Ordinanza n. 17360/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che una società, a seguito dell'assunzione a tempo determinato di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, aveva ottenuto nei precedenti gradi di giudizio l'accertamento negativo del diritto dell'ente previdenziale al pagamento di contributi richiesti tramite avviso bonario. La Corte d'appello aveva confermato che spettassero gli sgravi contributivi previsti dalla disciplina previgente, ritenendo applicabile l'art. 8, comma 2, della l. n. 223 del 1991, in quanto l'assunzione era avvenuta prima del 31 dicembre 2016, data fino alla quale la disciplina transitoria manteneva in vigore tali benefici. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 25, comma 9, della l. n. 223 del 1991 e dell'art. 2, comma 10-bis, della l. n. 92 del 2012. Secondo il ricorrente, poiché il lavoratore non percepiva l'indennità di mobilità ma solo un'indennità di disoccupazione, doveva applicarsi la disciplina più restrittiva introdotta dalla l. n. 92 del 2012, riservata a chi assume beneficiari di ASpI/NASpI; si sarebbe quindi dovuto risolvere il concorso apparente di norme in favore della lex specialis del 2012. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che le norme in tema di sgravi contributivi sono di stretta interpretazione e che non si poteva estendere il beneficio oltre i casi tassativamente previsti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha chiarito che il regime agevolativo applicabile alla fattispecie era quello previsto dalla l. n. 223 del 1991, in quanto l'assunzione era avvenuta in epoca anteriore al 31 dicembre 2016, cioè nel vigore della disciplina transitoria. Ha richiamato il precedente Cass. n. 8483 del 2025, affermando che il beneficio contributivo richiede soltanto l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e non anche la concreta percezione dell'indennità di mobilità, né la mancata percezione di altro trattamento di disoccupazione. La Corte ha quindi confermato che la Corte territoriale aveva correttamente riconosciuto alla società il diritto agli sgravi, e ha rigettato il ricorso. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per la novità della questione. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
È stata invocata quale parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 380bis.1, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per il procedimento in camera di consiglio e il termine per il deposito dell'ordinanza.
art. 25, comma 9, l. n. 223 del 1991
Norma richiamata dal ricorrente; la Corte la considera parte del regime previgente degli sgravi contributivi applicabile alle fattispecie perfezionatesi fino al 31 dicembre 2016.
art. 2, comma 10-bis, l. n. 92 del 2012
La Corte la qualifica come disciplina successiva, meno favorevole, che riconosce il contributo mensile al datore di lavoro che assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori fruitori di ASpI/NASpI.
art. 7, comma 5, lett. b), d.l. n. 76 del 2013, conv. in l. n. 99 del 2013
Citato come norma che ha introdotto il comma 10-bis nell'art. 2 della l. n. 92 del 2012.
art. 8, secondo comma, l. n. 223 del 1991
La Corte afferma che la norma, nel regime vigente ratione temporis, riconosce l'agevolazione per l'assunzione a tempo determinato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, senza richiedere la percezione dell'indennità di mobilità.
La motivazione del precedente richiamato viene integralmente recepita ai sensi di questa disposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Citata come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di sgravi contributivi, il regime applicabile va individuato in base alla disciplina vigente al momento in cui si perfeziona la fattispecie agevolata, senza che l'abrogazione successiva travolga il diritto al beneficio per rapporti sorti sotto il vigore della norma previgente.
- Quando una norma agevolativa collega il beneficio all'iscrizione del lavoratore in una determinata lista, il requisito richiesto dalla legge è quello testualmente previsto; non possono essere introdotte, in via interpretativa, ulteriori condizioni non espressamente menzionate, come la concreta percezione di un trattamento di disoccupazione diverso.
- La disciplina speciale successiva sugli incentivi all'occupazione non si applica per il solo fatto che il lavoratore abbia percepito un'indennità diversa da quella originariamente prevista, se la fattispecie è regolata ratione temporis dalla disciplina previgente più favorevole.
- Le norme sugli sgravi contributivi, pur essendo di stretta interpretazione, devono essere lette secondo il loro dato testuale e la loro ratio, senza restringerne il campo oltre i presupposti espressamente stabiliti dal legislatore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 1 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17154/2026 del 01/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 1 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17155/2026 del 01/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 1 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17208/2026 del 01/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 1 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17224/2026 del 01/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 1 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17225/2026 del 01/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 1 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17227/2026 del 01/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →