Sentenza del 23/06/2020 n. 1860 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Processo telematico - Spese processuali - Compensazione - Condizioni - Reciproca soccombenza ovvero gravi ed eccezionali ragioni - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ affermato che la parte soccombente deve rimborsare le spese del giudizio. La compensazione è ammessa soltanto in caso di reciproca soccombenza oppure quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate. Non sono indicati il giudice, il grado, l’esito concreto della lite o la statuizione sulle spese nel caso specifico.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la regolazione delle spese nel processo tributario e, in particolare, le condizioni per compensarle ai sensi dell’art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. 546/1992. Il testo non specifica le parti, l’atto impugnato, i motivi del ricorso né l’esito nel merito.
Norme richiamate
Art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. 546/1992
La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio; spese che possono essere compensate solo in caso di reciproca soccombenza ovvero ove sussistano gravi ed eccezionali ragioni espressamente fatte oggetto di motivazione.
La regola è la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese. La compensazione costituisce un’eccezione, consentita per reciproca soccombenza o per gravi ed eccezionali ragioni, che il giudice deve esporre espressamente nella motivazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la soccombenza comporta di regola la condanna al rimborso delle spese.
- La compensazione non può essere disposta senza una delle condizioni previste: reciproca soccombenza oppure gravi ed eccezionali ragioni.
- Se la compensazione è fondata su gravi ed eccezionali ragioni, la motivazione deve indicarle espressamente; una giustificazione generica non soddisfa il criterio riportato.
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