Ordinanza n. 631/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto n° 333/SAA/I/73951, emanato in data 27 novembre 2025 dal Capo della Polizia pro-tempore, notificato a mani proprie in data 4 dicembre 2025, mediante il quale è stata disposta la destituzione all'amministrazione della pubblica sicurezza del ricorrente, ai sensi dell'art. 7, nn. 1, 2, 3, 4, d.p.r. n. 737/1981; della deliberazione n. 17/25 C.P.D. adottata dal Consiglio Provinciale di Disciplina istituito presso la Questura di Roma (RM), in data 5 novembre 2025, notificata in data 4 dicembre 2025, mediante la quale, a maggioranza dei 3/5 dei propri componenti, è stata proposta la destituzione del ricorrente dai ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 7, nn. 1, 2, 3, 4, d.p.r. n. 737/1981; della lettera di contestazione degli addebiti Cat. B1.a.1.2.8/25, emanata in data 22 luglio 2025 e notificata in data 23 luglio 2025, mediante la quale si contestava al ricorrente la sanzione disciplinare della destituzione, di cui all'art. 7, nn. 1, 2, 3 e 4, d.p.r. n. 737/1981; di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell'atto impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di destituzione dall'amministrazione della pubblica sicurezza, unitamente alla proposta disciplinare e alla contestazione degli addebiti
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente di polizia)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Capo della Polizia del 27 novembre 2025, con il quale è stata disposta la sua destituzione ai sensi dell'art. 7, nn. 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 737/1981, nonché la deliberazione del Consiglio Provinciale di Disciplina del 5 novembre 2025, che aveva proposto la destituzione, e la contestazione degli addebiti del 22 luglio 2025. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a rilevare che le questioni introdotte richiedono l'approfondimento proprio della fase di merito. In sede cautelare, l'amministrazione ha sostenuto che la sospensione avrebbe comportato la riammissione del ricorrente all'espletamento delle delicate funzioni di polizia. Il Tribunale ha tuttavia rilevato che il ricorrente era già cautelarmente sospeso dal servizio dal 23 giugno 2025, fino alla definizione del procedimento penale ai sensi dell'art. 9 d.P.R. n. 737/1981, con spettanza del solo assegno alimentare.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, senza anticipare alcuna valutazione sulla fondatezza dei motivi di ricorso, ritenendo necessario il loro approfondimento nella fase di merito. Quanto al periculum in mora, nel bilanciamento degli interessi contrapposti ha attribuito prevalenza all'interesse del ricorrente alla temporanea sospensione della destituzione. Ha escluso che la misura cautelare determinasse la riammissione alle funzioni operative di polizia, poiché il ricorrente risultava già sospeso cautelarmente dal servizio e percepiva il solo assegno alimentare. È stata quindi disposta la sospensione del provvedimento impugnato, con fissazione dell'udienza pubblica per il 6 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 7, nn. 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 737/1981
Base normativa indicata nel provvedimento di destituzione e nella proposta disciplinare; l'ordinanza non ne esamina nel merito l'applicazione.
art. 9 d.P.R. n. 737/1981
fino alla definizione del procedimento penale
Richiamato quale fondamento della sospensione cautelare dal servizio già disposta nei confronti del ricorrente.
art. 55 c.p.a.
Fondamento processuale della domanda e della decisione cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le questioni dedotte richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può accogliere la domanda sulla base del bilanciamento degli interessi e del periculum in mora, impregiudicata la fondatezza del ricorso nel merito.
- La sospensione cautelare di un provvedimento di destituzione può essere disposta quando non comporti la riammissione dell'interessato alle funzioni operative, perché questi era già stato cautelarmente sospeso dal servizio con spettanza del solo assegno alimentare.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse del dipendente alla temporanea sospensione della destituzione può prevalere sull'interesse dell'amministrazione quando la misura non determina il concreto reinserimento dell'interessato nell'esercizio di delicate funzioni di polizia.
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