Cassazione Penale, Ordinanza n. 21896/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, ritenendolo manifestamente infondato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione. La decisione di merito impugnata, resa in appello a seguito di patteggiamento in appello, resta così ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguarda un imputato che aveva definito il giudizio di appello con un patteggiamento in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e che, con ricorso per cassazione, ha dedotto in modo generico un vizio di motivazione della sentenza di secondo grado per la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva che, nel nuovo assetto del patteggiamento in appello, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'assenza di nullità assolute o inutilizzabilità, poiché l'effetto devolutivo dell'impugnazione, a fronte della rinuncia ai motivi di appello, limita la cognizione ai soli motivi non oggetto di rinuncia. Il ricorso è giudicato manifestamente infondato e dichiarato inammissibile de plano.
Norme richiamate
Reintroduce il c.d. patteggiamento in appello; una volta accolta la richiesta e rinunciati i motivi di appello, la cognizione del giudice di secondo grado resta limitata ai motivi non rinunciati.
Il giudice di appello che accoglie il patteggiamento in appello non deve motivare specificamente sul mancato proscioglimento per le cause ivi previste, quando i motivi di appello siano stati rinunciati.
Consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso quando esso sia manifestamente infondato.
Disciplina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
art. 1, comma 56, legge n. 103 del 2017
Ha reintrodotto il patteggiamento in appello nel codice di rito.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Nel patteggiamento in appello reintrodotto dall'art. 599-bis c.p.p., il giudice di secondo grado non ha l'obbligo di svolgere una motivazione autonoma sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello.
- La rinuncia ai motivi di appello delimita l'oggetto della cognizione del giudice di secondo grado ai soli profili non rinunciati, con conseguente irrilevanza delle doglianze estranee a tale perimetro.
- Il ricorso per cassazione che contesti in modo generico la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. dopo un patteggiamento in appello è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile de plano.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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