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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00636/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la declaratoria di ricusazione delle giudici Paola Lucente e Francesca De Vuono perché avevano già fatto parte del collegio che lo aveva condannato in un precedente procedimento (artt. 575 e 416-bis c.p.). Il ricorrente ha dedotto due profili: 1) prospettava che la dichiarazione di ricusazione fosse stata presentata in udienza il 28/05/2023 tramite conferimento di procura speciale al difensore, con richiamo alla trascrizione fonografica (violazione artt. 38, 41 e 139, comma 3, c.p.p.); 2) sosteneva la fondatezza della ricusazione per l'identità dei mezzi di prova (in particolare dichiarazioni di collaboratori di giustizia) su cui le giudici avevano già formato convincimento nel precedente giudizio, e che quindi avrebbe dovuto essere esaminata nel merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte di appello di Catanzaro aveva correttamente dichiarato inammissibile la ricusazione perché la dichiarazione non era stata formalmente proposta nei termini previsti dall'art. 38 c.p.p. Dalla trascrizione fonografica dell'udienza emergeva che in quell'udienza fu chiesto l'invito all'astensione e l'imputato conferì procura speciale al difensore per proporre la ricusazione, ma non fu mai pronunciata, prima della conclusione dell'udienza, una dichiarazione di ricusazione né una esplicita riserva di formalizzazione entro tre giorni. La conseguente ripresentazione formale (deposito del 30/05/2023) è avvenuta oltre i termini e, dunque, era invalida. Per queste ragioni la Corte di appello ha legittimamente omesso di esaminare il merito della ricusazione.

Norme richiamate

  • art. 38 cod. proc. pen.

    Stabilisce le modalità e i termini per la dichiarazione di ricusazione: deve essere proposta nel dibattimento fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 491, comma 1 c.p.p.; se la causa è sorta durante l'udienza, la dichiarazione deve essere comunque proposta prima del termine dell'udienza; è ammessa la proposizione tramite difensore o procuratore speciale; è ammessa la riserva di formalizzazione entro tre giorni solo se la dichiarazione è comunque formulata prima della chiusura dell'udienza.

  • art. 41 cod. proc. pen.

    Attribuisce alla Corte di appello la competenza a decidere sulla ricusazione e sulle questioni connesse; è stata applicata per dichiarare inammissibile la dichiarazione di ricusazione non formulata nei termini.

  • art. 139, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede la prevalenza della trascrizione fonografica rispetto al verbale manoscritto in caso di difformità; il ricorrente ha invocato tale disposizione ma la corte ha ritenuto che dalla registrazione risultasse comunque l'assenza di una formale dichiarazione di ricusazione.

  • art. 36, comma 1, lett. h) cod. proc. pen.

    Riferimento alla causa di incompatibilità/astensione (lett. h) usata dall'avvocato per invocare l'astensione del giudice); la Corte ha distinto tra richiesta di astensione e formale dichiarazione di ricusazione, richiedendo la specifica forma procedurale per quest'ultima.

  • art. 491, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato come termine di riferimento per la proposizione della ricusazione durante il dibattimento; da questo termine dipendono i limiti temporali previsti dall'art. 38 c.p.p.

Massime di principio

  • La dichiarazione di ricusazione deve essere formulata esplicitamente prima della chiusura dell'udienza; la semplice conferma di procura al difensore non sostituisce la formale dichiarazione se il difensore non la presenta nei termini.
  • È ammessa una riserva di formalizzazione entro tre giorni soltanto se, in udienza, è stata comunque pronunciata la dichiarazione di ricusazione o è stata espressa una riserva esplicita di formalizzazione; senza tale riserva la successiva presentazione è tardiva e inammissibile.
  • La distinzione tra richiesta di astensione e dichiarazione di ricusazione è rilevante: domandare l'astensione non equivale automaticamente a porre in essere la procedura di ricusazione; i termini decorrono differentemente a seconda che il giudice si astenga o riservi.
  • Se la dichiarazione è ritenuta inammissibile per vizi formali, il giudice competente esamina prima l'ammissibilità e non può entrare nel merito della fondatezza della ricusazione.
  • La registrazione fonografica e la sua trascrizione prevalgono sul verbale manoscritto in caso di difformità, ma non suppliscono alla mancanza della formula formale richiesta per la ricusazione.
  • In situazioni concrete, per tutelare efficacemente il diritto alla ricusazione conviene: pronunciarsi oralmente in udienza dichiarando espressamente la ricusazione o, almeno, riservare esplicitamente la formalizzazione entro tre giorni; far depositare dal difensore, entro i termini, l'atto formale richiesto e allegare la registrazione/trascrizione se rilevante.

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