Cassazione Civile, Sentenza n. 20621/2023 del 17/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione di una sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo (2/2/2021). Il ricorso era stato notificato ma non depositato in cancelleria ai sensi dell'art. 369 c.p.c.; la controparte (Agenzia delle Entrate) ha notificato controricorso e ha proceduto all'iscrizione a ruolo chiedendo la dichiarazione di improcedibilità del ricorso principale. La questione rimessa alle Sezioni Unite riguardava se, in tale ipotesi (ricorso notificato ma non depositato e improcedibile per iscrizione a ruolo richiesta dal controricorrente), debba applicarsi l'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso di Rossana Recinella improcedibile per omesso deposito ai sensi dell'art. 369 c.p.c. ed ha condannato la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione. Le Sezioni Unite hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la pronuncia che dichiara l'improcedibilità del ricorso, quando ciò consegue all'iscrizione a ruolo richiesta dal controricorrente, deve attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002; pertanto possono sussistere i presupposti per l'obbligo dell'ulteriore versamento, se dovuto, anche quando il ricorso non sia stato depositato.
Norme richiamate
Norma che impone il deposito in cancelleria degli atti indicati; l'omissione del deposito può determinare la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per cassazione.
Attribuisce alla parte destinataria del ricorso il potere di contraddire; secondo la giurisprudenza ciò comprende anche la possibilità di chiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità del ricorso non depositato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
La Sezione Unite riconoscono che la norma si applica anche quando l'improcedibilità è dichiarata a seguito dell'iscrizione a ruolo richiesta dal controricorrente; il giudice dell'impugnazione deve attestare i presupposti processuali per il raddoppio, pur non decidendo sulla debenza materiale del contributo iniziale (competenza del giudice tributario).
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Definisce gli importi dovuti per il contributo unificato nelle impugnazioni, di riferimento per il calcolo dell'eventuale ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.
art. 14, comma 1, D.P.R. n. 115/2002
Individua la parte che per prima si costituisce come tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato; la sentenza sottolinea che il controricorrente che ha iscritto a ruolo è considerabile parte che si è costituita per prima ai fini dell'anticipazione del contributo.
Regola la prenotazione a debito del contributo unificato; la Corte rileva che il controricorrente può aver pagato o prenotato a debito l'importo anticipato.
Disciplina l'anticipazione delle spese e il ruolo del pagamento del contributo unificato nell'anticipazione degli oneri processuali.
artt. 91, 92 e 310, comma 4, c.p.c.
Norme richiamate per la regolamentazione delle spese giudiziarie e per il recupero delle somme anticipate (il pagamento del contributo anticipato dal controricorrente può essere recuperato secondo i criteri di soccombenza e regolazione delle spese).
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n.176)
Norma procedurale che ha disciplinato la trattazione del procedimento in camera di consiglio con relazione, utilizzata per il rito di decisione in questa causa.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Ha introdotto modifiche procedurali e un nuovo comma 1-quater.1 che esclude l'applicazione del comma 1-quater in caso di estinzione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; la sentenza declina l'applicazione ratione temporis ma ne tiene conto nel quadro normativo.
legge 24 dicembre 2012, n. 228 (art.1, comma 17)
Ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 del D.P.R. n.115/2002, prevedendo il 'raddoppio' del contributo unificato in caso di esito negativo dell'impugnazione; finalità di ingresso finanziario e funzione deterrente contro impugnazioni pretestuose.
Massime di principio
- Se un ricorso è notificato ma non depositato, la controparte che si costituisce con controricorso può chiedere e ottenere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità del ricorso; il giudice può dichiararlo improcedibile.
- Quando la Corte dichiara l'improcedibilità del ricorso a seguito dell'iscrizione a ruolo richiesta dal controricorrente, deve attestare nei suoi provvedimenti i presupposti processuali previsti dall'art.13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2002, con possibile conseguente obbligo dell'impugnante al versamento dell'ulteriore contributo unificato pari all'originario.
- L'obbligo dell'ulteriore contributo è di natura tributaria (non meramente sanzionatoria); la verifica materiale della debenza o del pagamento dell'importo iniziale è rimessa al giudice tributario o alla fase esecutiva, non al giudice civile dell'impugnazione.
- Il controricorrente che abbia anticipato il contributo unificato può recuperare tale somma nella regolazione delle spese secondo i criteri di soccombenza (artt. 91, 92, 310 c.p.c.).
- La previsione del 'raddoppio' per impugnazioni respinte ha funzione deflattiva e disincentivante rispetto a impugnazioni pretestuose; tuttavia il diritto di accesso alla giurisdizione non può essere sacrificato: l'applicazione della norma deve rispettare principi di proporzionalità e ragionevolezza.
- Per evitare il rischio di improcedibilità e delle conseguenze economiche collegate, il ricorrente deve assicurarsi non solo della notificazione ma anche del tempestivo deposito in cancelleria degli atti prescritti dall'art. 369 c.p.c.
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