Cassazione Penale, Ordinanza n. 03152/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo che il motivo unico fosse aspecifico e non confrontato in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi, proposti con il medesimo atto nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 10 marzo 2025, deducevano un solo motivo: vizio di motivazione del provvedimento impugnato. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era formulata in termini generici e non consentiti in sede di legittimità, perché priva dei requisiti di specificità richiesti dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, c.p.p. In particolare, i ricorrenti non indicavano puntualmente le ragioni di fatto e di diritto del dissenso né chiarivano quali doglianze già proposte in appello fossero state trascurate dalla Corte territoriale, impedendo così il controllo di legittimità.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, con indicazione puntuale delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della censura.
a pena di inammissibilità
la mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come disposto nel dispositivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l'impugnazione deve costituire una critica argomentata e specifica al provvedimento impugnato, non essendo sufficiente una contestazione generica della motivazione.
- È inammissibile il ricorso che non confronti in modo puntuale le argomentazioni della sentenza impugnata e non indichi quali specifiche doglianze di appello siano rimaste senza risposta.
- La deduzione di un vizio di motivazione non può risolversi in affermazioni apodittiche o generiche: occorre indicare con precisione i profili di fatto e di diritto che renderebbero erronea la decisione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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