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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03152/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo che il motivo unico fosse aspecifico e non confrontato in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorsi, proposti con il medesimo atto nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 10 marzo 2025, deducevano un solo motivo: vizio di motivazione del provvedimento impugnato. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era formulata in termini generici e non consentiti in sede di legittimità, perché priva dei requisiti di specificità richiesti dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, c.p.p. In particolare, i ricorrenti non indicavano puntualmente le ragioni di fatto e di diritto del dissenso né chiarivano quali doglianze già proposte in appello fossero state trascurate dalla Corte territoriale, impedendo così il controllo di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, con indicazione puntuale delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della censura.

  • art. 591, comma 1, c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    la mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come disposto nel dispositivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione l'impugnazione deve costituire una critica argomentata e specifica al provvedimento impugnato, non essendo sufficiente una contestazione generica della motivazione.
  • È inammissibile il ricorso che non confronti in modo puntuale le argomentazioni della sentenza impugnata e non indichi quali specifiche doglianze di appello siano rimaste senza risposta.
  • La deduzione di un vizio di motivazione non può risolversi in affermazioni apodittiche o generiche: occorre indicare con precisione i profili di fatto e di diritto che renderebbero erronea la decisione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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