Cassazione Penale, Ordinanza n. 25689/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la condanna già pronunciata nei gradi di merito per furto continuato pluriaggravato di energia elettrica.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna di primo grado per furto continuato pluriaggravato di energia elettrica. Con il primo motivo ha dedotto inosservanza di norma processuale, contestando la procedibilità d'ufficio del reato. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione all'eccezione di prescrizione, sostenendo che il reato sarebbe stato estinto per decorso del tempo. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: la contestazione dell'aggravante prevista per la res sottratta destinata a pubblico servizio rendeva il reato procedibile d'ufficio; inoltre il termine massimo di prescrizione per il furto pluriaggravato, pari a dodici anni e sei mesi, decorso dalla data di consumazione indicata nel 24 aprile 2013, non era maturato alla data della sentenza impugnata del 10 aprile 2025.
Norme richiamate
La specifica contestazione dell'aggravante relativa alla res sottratta destinata a pubblico servizio incide sulla procedibilità e rende il reato procedibile d'ufficio.
Per esplicita previsione normativa, quando ricorre l'ipotesi aggravata richiamata, il furto è procedibile d'ufficio.
Il termine massimo di prescrizione del furto pluriaggravato è stato individuato in dodici anni e sei mesi e decorre dalla consumazione del reato.
Norma base del reato ritenuto sussistente e confermato nei gradi di merito.
Massime di principio
- Quando l'imputazione contesta un'aggravante che, per espressa previsione di legge, trasforma il furto in reato procedibile d'ufficio, non può essere utilmente dedotta la improcedibilità per difetto di querela.
- Nel furto pluriaggravato il termine di prescrizione va calcolato secondo il massimo edittale applicabile, decorrendo dalla consumazione del reato; se alla data della decisione tale termine non è maturato, l'eccezione di prescrizione è infondata.
- Il ricorso per cassazione che riproponga censure manifestamente infondate su procedibilità e prescrizione è dichiarato inammissibile, con le conseguenze economiche previste dall'ordinamento.
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