Cassazione Penale, Ordinanza n. 04715/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato. I motivi dedotti erano cinque: 1) violazione di legge in relazione alla dichiarazione di responsabilità, ma la doglianza riproponeva censure di fatto già formulate in appello e disattese; 2) contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, c.p., sostenendo in sostanza che l'allacciamento abusivo alla rete elettrica fosse stato materialmente eseguito da altro soggetto e che l'imputato si fosse limitato a fruire dell'allaccio altrui; 3) contestazione della recidiva; 4) doglianza sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 5) censura sulla eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto i primi, terzo, quarto e quinto motivi in parte non consentiti in sede di legittimità e comunque manifestamente infondati, rilevando che il ricorso mirava a una diversa lettura delle prove e dei fatti, oltre che a una rivalutazione della motivazione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure erano in larga parte meramente reiterative di quelle già dedotte in appello e disattese, oppure tendevano a ottenere una rivalutazione del fatto e della prova non consentita in sede di legittimità. Quanto all'aggravante ex art. 625, comma 1, n. 2, c.p., ha ricordato che, nel furto di energia elettrica, la violenza sulle cose è configurabile anche se l'allaccio abusivo è materialmente eseguito da un terzo, poiché si tratta di circostanza oggettiva valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa. La recidiva è stata ritenuta correttamente motivata in base a un apprezzamento concreto del rapporto tra il nuovo fatto e i precedenti penali; il diniego delle attenuanti generiche è stato considerato adeguatamente motivato; la pena è stata reputata insindacabile nei limiti del controllo di legittimità. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel furto di energia elettrica l'aggravante della violenza sulle cose è configurabile anche se l'allacciamento abusivo sia stato materialmente eseguito da un terzo, perché la circostanza è oggettiva e rileva se conosciuta o ignorata per colpa dall'agente.
La valutazione della recidiva richiede un esame concreto del rapporto tra il nuovo fatto e le precedenti condanne, per verificare se la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto.
La graduazione della pena, inclusa la determinazione della pena base e gli aumenti o diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i parametri legali e con motivazione adeguata sugli elementi ritenuti decisivi.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, dei fatti o delle prove.
- I motivi di ricorso che si limitano a riprodurre doglianze già dedotte in appello e già disattese, senza una critica argomentata specificamente rivolta alla sentenza impugnata, sono inammissibili perché non specifici.
- Nel furto di energia elettrica, l'aggravante della violenza sulle cose può sussistere anche quando l'allaccio abusivo sia stato realizzato da un soggetto diverso dall'utilizzatore, trattandosi di circostanza oggettiva imputabile all'agente se da questi conosciuta o colpevolmente ignorata.
- La recidiva non può essere affermata in base alla sola gravità astratta dei fatti o alla loro collocazione temporale, ma richiede una valutazione concreta del nesso tra il reato per cui si procede e i precedenti penali, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito indica gli elementi fattuali ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.
- La determinazione della pena è espressione della discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica e ancorata ai criteri legali.
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