Ordinanza n. 184/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del decreto del-OMISSIS-, successivamente comunicato, con il quale il Dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- ha respinto la pratica n. -OMISSIS- inoltrata dal ricorrente per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio, fondato sul parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro circa la capacità economica, patrimoniale ed economico-finanziaria del datore di lavoro di sostenere gli oneri retributivi e assicurativi derivanti dall’assunzione. L’Ispettorato aveva valorizzato principalmente la dichiarazione IVA relativa al 2024, dalla quale risultavano un volume d’affari di 223.052 euro e acquisti e importazioni per 252.494 euro, nonché i dati INPS relativi al costo della manodopera già occupata, pari a 72.180 euro, traendone l’esistenza di un disavanzo incompatibile con l’assunzione di un ulteriore lavoratore. Il ricorrente ha contestato l’idoneità di tali dati a rappresentare la complessiva capacità economico-finanziaria dell’impresa, deducendo l’assenza di una spiegazione del metodo di calcolo del disavanzo e della sua eventuale strutturalità, la mancata considerazione del patrimonio, della liquidità, dei margini futuri, delle variazioni intervenute nel 2025 e del numero dei lavoratori già assunti, nonché l’utilizzo di un criterio automatico e astratto basato sui soli saldi IVA. Sono stati dedotti, in particolare, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e l’insufficienza della valutazione amministrativa, anche in ragione della documentazione contabile e fiscale depositata in giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare non mediante la sospensione meramente caducatoria del diniego, ma ai fini del riesame della posizione del ricorrente. Ha ritenuto necessario che l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e la Prefettura procedessero, per quanto di rispettiva competenza, a un riesame in contraddittorio, convocando il ricorrente e consentendogli di depositare ulteriore documentazione utile, anche su richiesta dell’amministrazione. Le operazioni dovranno concludersi entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito di una relazione finale e/o di una nuova determinazione amministrativa. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 23 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha disposto una misura cautelare conformativa e propulsiva consistente nel riesame amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella valutazione della capacità economico-finanziaria del datore di lavoro ai fini della conversione del permesso di soggiorno, l’amministrazione non può fondare il giudizio esclusivamente su automatismi ricavati da saldi IVA e dati aggregati sul costo della manodopera, senza esaminare gli ulteriori elementi contabili e patrimoniali rilevanti per la solvibilità dell’impresa.
- Il diniego fondato sulla capacità economica del datore di lavoro deve essere preceduto da un’istruttoria effettiva e da una motivazione che esplicitino il metodo di calcolo del disavanzo, la sua incidenza sull’assunzione richiesta e le ragioni per cui esso sarebbe strutturale e non meramente contingente.
- Quando la valutazione amministrativa sulla capacità del datore di lavoro risulti potenzialmente incompleta perché non considera la documentazione contabile e fiscale prodotta dall’interessato, il giudice cautelare può disporre il riesame in contraddittorio, con convocazione dell’interessato, facoltà di integrazione documentale e termine per una nuova relazione o determinazione.
- Il riesame cautelare deve consentire all’amministrazione di rivalutare la posizione alla luce di tutti gli elementi pertinenti, senza predeterminare l’esito finale della nuova valutazione.
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