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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 13181/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le OO.SS. ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che ha confermato la sospensione del pagamento dei contributi associativi (per €20.000) disposta dalla Commissione ai sensi dell'art. 4, co. 2, L. n. 146/1990. La sanzione era stata applicata perché le OO.SS. sarebbero state responsabili, insieme ad altre sigle, di aver organizzato e promosso un'astensione collettiva occulta della Polizia Locale di Roma nella notte tra il 31.12.2014 e il 1.1.2015, realizzata mediante massiccio ricorso a certificazioni mediche e permessi ritenuti fittizi. Le ricorrenti contestano: l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità; la carenza probatoria e l'erronea valutazione delle presunzioni (a fondamento della ritenuta fittiziosità delle malattie); l'erronea qualificazione come "sciopero" di un rifiuto collettivo di prestazioni straordinarie e volontarie; la mancata considerazione delle verifiche amministrative che avrebbero convalidato le giustificazioni; e l'omessa o insufficiente motivazione su vari passaggi fattuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della Corte d'Appello che aveva ritenuto provato, con un ragionamento indiziario adeguatamente motivato, che nella notte del 31.12.2014 vi fu un'astensione collettiva a fini sindacali occulta attraverso certificazioni mediche e permessi in numero anomalo. Ha affermato che, nei servizi pubblici essenziali, l'astensione collettiva organizzata e realizzata senza osservanza delle regole di preavviso e procedure previste dalla L. n. 146/1990 è illecita e soggetta alla sanzione prevista dall'art. 4, co. 2 della legge stessa (sospensione dei contributi). La Corte ha ritenuto legittimo l'uso delle presunzioni fondate su elementi numerici, temporali e comunicativi (post, comunicati, mancata revoca dell'invito a non aderire allo straordinario), ha escluso rilievo alla mera volontarietà dello straordinario nel contesto dei servizi essenziali e ha respinto le censure processuali relative al controricorso in Cassazione. Ha inoltre statuito che non è necessario che gli aderenti siano formalmente iscritti al sindacato promotore per attribuirne la responsabilità e ha confermato l'applicabilità della sanzione e le spese, nonché la possibilità del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • Legge n. 146/1990, art. 1

    "volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione"

    definisce i "servizi pubblici essenziali": la prestazione della Polizia Municipale rientra in tale nozione e dunque è sottoposta alla disciplina speciale sullo sciopero

  • Legge n. 146/1990, art. 2

    fissa gli obblighi procedurali di preavviso, comunicazione e modalità per gli scioperi nei servizi pubblici essenziali; la loro violazione rende illegittima l'astensione collettiva

  • Legge n. 146/1990, art. 4, co. 2

    prevede la sanzione (sospensione dei contributi associativi devoluti all'INPS) per la proclamazione o adesione a scioperi illegittimi nei servizi pubblici essenziali; la Corte ha confermato l'applicabilità quando lo sciopero è occultato da certificazioni fittizie

  • Legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), artt. 23 e 26

    riferimento ai contributi sindacali la cui erogazione può essere sospesa ai sensi dell'art. 4 L.146/1990

  • Codice di procedura civile (artt. 342, 434, 348-bis, 132, 112, 115, 116, 115, 379, 370 e art. 360 n. 3 e n. 5)

    richiamati per valutare la regolarità dell'appello e i relativi profili processuali e di motivazione in Cassazione (in particolare limiti del sindacato di legittimità e requisiti di motivazione/contestazione e prova)

  • Codice civile (artt. 2697, 2727, 2729)

    richiamati con riguardo all'assetto degli oneri della prova e all'uso delle presunzioni semplici per dedurre fatti ignoti da fatti noti; la Corte ha ritenuto valido il ragionamento indiziario basato su elementi "gravi, precisi e concordanti"

  • Costituzione (artt. 24, 111 e art. 40)

    richiamate incidentalmente: gli artt. 24 e 111 sono valutati rispetto alle censure processuali (nessuna lesione del diritto di difesa nel sistema di Cassazione), l'art. 40 (diritto di sciopero) giustifica limiti per i servizi essenziali

Massime di principio

  • Nei servizi pubblici essenziali, un'astensione collettiva occultata tramite certificazioni mediche o permessi ritenuti fittizi può essere qualificata come sciopero illegittimo e comportare responsabilità delle organizzazioni sindacali promotrici.
  • Il giudice di merito può fondare la sua convinzione su ragionamenti indiziari: incrementi statisticamente anomali di assenze, assenza di cause epidemiche, messaggi e comunicazioni sindacali temporaneamente collegabili costituiscono "elementi gravi, precisi e concordanti" utili alla presunzione.
  • La volontarietà di prestazioni straordinarie (es. straordinario per Capodanno) non esclude, nel settore dei servizi essenziali, l'obbligo di prestazione secondo turnazione; pertanto il rifiuto collettivo non può automaticamente essere considerato legittimo fuori dalla disciplina della L.146/1990.
  • Per attribuire responsabilità a un sindacato non è necessario che la maggior parte degli aderenti sia formalmente iscritta ad esso: conta il nesso causale tra iniziativa sindacale e comportamento dei lavoratori.
  • In Cassazione le eccezioni circa il mancato deposito del controricorso o la partecipazione orale della parte costituita non sono, di per sé, incompatibili con il diritto di difesa; la disciplina processuale vigente consente l'intervento orale della parte costituita senza controricorso.
  • Difese efficaci contro sanzioni basate su indizi: produrre prove concrete che smentiscano la fittiziosità delle giustificazioni (es. dati clinici, indagini specifiche, documentazione individuale), contestare la rilevanza e la connessione causale degli elementi numerici/statistici e dimostrare l'assenza di coordinamento sindacale.
  • La violazione delle procedure di preavviso della L.146/1990 è di per sé capace di rendere illegittima l'astensione e giustificare sanzioni, anche se il danno effettivo al servizio è stato in parte colmato dall'amministrazione.

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