Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5628/2022 del 17/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per danneggiamento continuato e aggravato di due autovetture. Ha dedotto: 1) difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Militare (richiamando la fattispecie prevista dall'art. 226 cod. pen. militare); 2) vizio di motivazione della sentenza di appello, per presunta mera ripetizione della decisione di primo grado senza valutazione delle deduzioni difensive (in particolare l'esistenza di altri soggetti ripresi dalle telecamere e presunti punti critici delle intercettazioni); 3) diversa qualificazione giuridica della condotta, chiedendo la riclassificazione come deturpamento/imbrattamento ai sensi dell'art. 639 cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate le censure: il rilievo sulla giurisdizione militare è stato considerato estraneo ai fatti (danno a veicoli di colleghi, senza nesso con funzione militare); le critiche sulla motivazione sono state giudicate non specifiche e manifestamente infondate, essendo la sentenza d'appello fondata su convergenti riscontri probatori (visioni di immagini video, presenza del ricorrente in divisa il giorno dei fatti, esclusione degli altri soggetti ripresi dalle telecamere, elemento motivazionale costituito dalla nota disciplinare sottoscritta dalle parti offese). Quanto alla riclassificazione, la Corte ha richiamato precedenti che distinguono dannneggiamento (art. 635) da imbrattamento (art. 639) sottolineando che graffi alla carrozzeria con chiave costituiscono deterioramento non meramente superficiale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 635 cod. pen. (danneggiamento)

    La Corte ha interpretato il reato come applicabile alle lesioni alla carrozzeria dell'autovettura (es. sfregi con chiave) che determinano un deterioramento non meramente superficiale, richiedendo un intervento ripristinatorio e incidendo sull'uso o sul valore del bene

  • art. 639 cod. pen. (deturpamento e imbrattamento)

    La norma è stata distinta dall'art. 635: si applica a alterazioni temporanee e superficiali dell'aspetto della cosa, facilmente reintegrabili, e perciò non idonee a qualificare condotte come quelle contestate nel caso di graffi profondi

  • art. 226 cod. pen. militare

    Invocato dal ricorrente per sostenere la giurisdizione del Tribunale Militare; la Corte ha ritenuto che la qualificazione e la giurisdizione militare fossero non pertinenti ai fatti (danneggiamento di auto di colleghi senza collegamento con servizio o funzione militare)

Massime di principio

  • Il graffio o sfregio della carrozzeria eseguito con strumenti che provocano lesioni non superficiali viene normalmente qualificato come danneggiamento (art. 635) e non come semplice imbrattamento (art. 639).
  • Per prospettare con successo in Cassazione un vizio di motivazione è necessario indicare con precisione gli errori logici o giuridici della decisione; censure generiche o prive di specificità sono dichiarate inammissibili.
  • Un'eccezione di giurisdizione (es. richiamo alla giurisdizione militare) richiede che i fatti abbiano un concreto nesso con il servizio o la funzione militare; l'appartenenza personale dell'imputato alle Forze Armate non è di per sé sufficiente a trasferire la giurisdizione.
  • La valutazione probatoria fondata su filmati video, sulla presenza del soggetto nel luogo e nel momento dei fatti e su motivazioni compatibili (es. precedenti note disciplinari) può essere considerata coerente e idonea a sorreggere una condanna, purché la motivazione sia logicamente correlata agli elementi di fatto.
  • Se il difensore segnala elementi probatori (es. intercettazioni o 'punti critici'), occorre che tali elementi siano esplicitamente ricostruiti e contestati in modo dettagliato; altrimenti la loro mera evocazione non è sufficiente a rilevare omesso esame da parte del giudice.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.