Sentenza del 16/02/2017 n. 679 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Iscrizione ipotecaria - Finanza locale - Tributi erariali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'iscrizione ipotecaria sostenendo, da un lato, che essa non potesse essere eseguita senza la preventiva notifica dell'intimazione ad adempiere prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 e, dall'altro, che fosse necessario instaurare un contraddittorio preventivo con il contribuente, sia per i tributi armonizzati sia per quelli non soggetti al diritto dell'Unione europea.
La decisione
La sentenza ha ritenuto legittima l'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 anche senza la preventiva intimazione ad adempiere, poiché l'ipoteca è una misura cautelare e non costituisce un atto direttamente preordinato all'espropriazione forzata. Quanto al contraddittorio preventivo, è stato affermato che il contribuente deve indicare concretamente quali difese o ragioni avrebbe potuto far valere se fosse stato previamente sentito; non è sufficiente invocare in astratto la violazione del contraddittorio.
Norme richiamate
Art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973
Consente l'iscrizione ipotecaria sui beni del debitore quale misura cautelare della riscossione, senza che sia necessariamente preceduta dalla notifica dell'intimazione ad adempiere prevista per l'avvio dell'espropriazione forzata.
Art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973
La preventiva intimazione ad adempiere è richiesta prima di procedere all'espropriazione quando sia decorso il termine previsto dalla legge, ma non è necessaria per la sola iscrizione ipotecaria, che non costituisce espropriazione forzata.
Massime di principio
- L'iscrizione ipotecaria tributaria è normalmente qualificata come misura cautelare autonoma e può essere adottata senza la preventiva intimazione ad adempiere prevista per gli atti esecutivi.
- La contestazione dell'ipoteca non può fondarsi soltanto sull'assenza dell'intimazione ex art. 50, comma 2, se l'atto impugnato è esclusivamente l'iscrizione ipotecaria.
- L'eventuale violazione del contraddittorio preventivo non comporta automaticamente l'annullamento dell'atto: il contribuente deve indicare in modo specifico quali argomentazioni, documenti o eccezioni avrebbe concretamente presentato.
- Per valutare la legittimità dell'iscrizione occorre distinguere tra misure cautelari, come l'ipoteca, e atti propri dell'espropriazione forzata, ai quali si applicano requisiti procedurali diversi.
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